Conto irregolare dell’agente contabile per gestione plurisoggettiva degli incassi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 243 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 44 R.D. n. 1214/1934 e dell’art. 28 D.P.R. n. 761/1979 sussiste la giurisdizione contabile sui conti degli agenti delle aziende sanitarie che riscuotono diritti e proventi. L’elemento qualificante della figura di agente contabile è l’aver avuto il maneggio di denaro pubblico e la possibilità di disporne senza l’intervento di altro ufficio, indipendentemente da un’espressa nomina. In presenza di una gestione plurisoggettiva ex art. 193 R.D. n. 2440/1923, ciascun addetto alla riscossione è agente contabile secondario e deve rendere il proprio conto, che deve confluire in quello dell’agente principale, il quale deve rappresentare riassuntivamente le singole gestioni. È irregolare il conto trasmesso all’ente dopo l’approvazione del rendiconto di esercizio. La mancanza della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un’agente contabile incaricata della riscossione degli incassi di un’azienda sanitaria per il primo trimestre 2017, con riferimento a due punti cassa di Medicina di Gruppo Integrata. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto rilevandone plurimi profili di irregolarità e chiedendo che l’agente non fosse discaricato.
L’azienda sanitaria ha depositato documentazione e memoria, sostenendo che l’agente non era agente interno ma riscossore esterno, dipendente di una cooperativa di medici, e che la procedura applicata era quella approvata con delibera del 2014. Ha inoltre dedotto che i ritardi erano dovuti al periodo di fusione delle procedure contabili delle ex aziende sanitarie. All’udienza pubblica del 14 novembre 2024 nessuno è comparso per l’agente; il Pubblico Ministero e la rappresentante dell’ente hanno concluso come da verbale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma in via preliminare la propria giurisdizione contabile sui conti degli agenti delle aziende sanitarie che riscuotono diritti e proventi, richiamando l’art. 44 R.D. n. 1214/1934 e l’art. 28 D.P.R. n. 761/1979, che ha esteso ai dipendenti delle unità sanitarie locali la disciplina della responsabilità contabile degli impiegati civili dello Stato. La trasformazione delle unità sanitarie in enti regionali non ha inciso sulla giurisdizione, confermata dall’art. 33 D.Lgs. n. 76/2000 e dall’art. 77 D.Lgs. n. 118/2011. I conti delle aziende sanitarie, dotate di autonomia imprenditoriale, sono soggetti all’esame della Corte in sede giurisdizionale.
Nel merito, la Corte rileva anzitutto un profilo di irregolarità temporale. Il conto del primo trimestre 2017 è stato trasmesso all’ente il 25 settembre 2018, oltre la data di approvazione del consuntivo dell’ente per il 2017. L’approvazione del conto dell’agente avrebbe dovuto precedere quella del rendiconto dell’ente, essendo prodromica alla definizione delle risultanze del consuntivo. La sola sfasatura temporale è sufficiente a rendere irregolare il conto.
Un secondo profilo riguarda la struttura della gestione. Dalla documentazione emerge che l’agente era coadiuvata da quattro addetti alla riscossione, dipendenti della cooperativa, che si alternavano alle riscossioni e alla chiusura di cassa giornaliera. Si configura pertanto una gestione plurisoggettiva ex art. 193 R.D. n. 2440/1923. Il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui anche l’addetto alla cassa è agente contabile, indipendentemente dal riversamento delle somme al cassiere centrale. L’elemento fondamentale è l’aver avuto il maneggio di denaro pubblico, anche senza espressa nomina e anche potendone disporre senza l’intervento di altro ufficio.
Ne deriva che i subagenti avrebbero dovuto rendere il conto della propria gestione, da allegare a quello dell’agente principale, con l’indicazione dei documenti contabili e dei versamenti. L’agente principale avrebbe dovuto riportare nel conto riassuntivo gli incassi ricevuti e i versamenti in tesoreria, allegando i subconti. Il conto così compilato non consente una percezione immediata dei risultati della gestione complessiva.
Quanto all’omessa relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., la Corte osserva che essa costituisce un adempimento autonomo rispetto alla parificazione, di natura obbligatoria e con contenuto specifico, e che la sua mancanza non può essere addebitata all’agente contabile, essendo resa dall’organo individuato dall’ente in posizione di terzietà. La documentazione trasmessa in ottobre risulta comunque sufficientemente precisa ed esaustiva, con corrispondenza tra importi incassati e riversati. Il conto è però dichiarato irregolare per i profili esposti; non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.
Nota della Redazione
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