Controllo Corte dei conti su adesione a GAL non luogo a deliberare (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 127 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ove l’amministrazione abbia già stipulato l’atto negoziale di costituzione della società a partecipazione pubblica o di acquisto della partecipazione prima della scadenza del termine assegnato, il controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 non può essere esercitato secondo la procedura, i parametri e gli esiti ivi prescritti, difettando il presupposto della verifica. La relativa deliberazione è pertanto oggetto di non luogo a deliberare. L’esame degli atti rimane tuttavia possibile nell’ambito delle altre funzioni di controllo, in primo luogo quella sugli annuali piani di revisione delle partecipazioni societarie prevista dall’art. 20 TUSP.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha aderito al costituendo Gruppo Azione Locale Pesca Abruzzo s.c.a.r.l., nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. L’adesione al GAL è stata motivata come unico strumento per partecipare all’Avviso pubblico regionale attuativo della disciplina europea sullo sviluppo locale di tipo partecipativo.

La trasmissione è avvenuta in data successiva alla costituzione della società, già istituita e iscritta nel registro delle imprese. La Sezione ha pertanto dovuto verificare la praticabilità della procedura di controllo nel caso di atto deliberativo già eseguito.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale attiene alla configurabilità del controllo preventivo previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP quando la società sia già stata costituita. La Sezione richiama il principio di diritto delle Sezioni riunite in sede di controllo (delib. 16/SSRRCO/QMIG/2022), secondo cui l’invio di un provvedimento di acquisizione di partecipazione già eseguito integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello legale.

In tal caso la verifica non può svolgersi secondo la procedura e i tempi prescritti, né il suo esito può tradursi nell’onere per l’amministrazione di motivare analiticamente le ragioni di un eventuale discostamento dal parere, essendo il negozio già stipulato.

La Corte chiarisce che il procedimento disciplinato dall’art. 5 TUSP presuppone un provvedimento perfetto ma non ancora eseguito, il cui eseguirsi richiede il vaglio positivo della magistratura contabile ovvero il decorso infruttuoso del termine di sessanta giorni. Venuto meno tale presupposto, la verifica non può procedere.

Resta fermo che l’esame degli atti di costituzione o acquisizione può essere oggetto delle altre funzioni di controllo, in primo luogo quella sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie ex art. 20 TUSP, e che restano salve le ordinarie ipotesi di responsabilità.

Nel caso concreto la Sezione, accertata l’avvenuta istituzione della società, dichiara il non luogo a deliberare in ordine al provvedimento trasmesso, confermando l’indirizzo già espresso dalla medesima Sezione con la delib. 1/2024/PASP del 12.01.2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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