Incarichi esterni negli enti locali: il controllo collaborativo sui regolamenti (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 19 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sui regolamenti degli enti locali in materia di incarichi professionali esterni, previsto dall’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007, non incide sull’efficacia dell’atto e si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità. Il parametro del sindacato è costituito dallo statuto dell’ente, dai criteri deliberati dal Consiglio, dai limiti normativi di settore e, in particolare, dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000. I presupposti di legittimità del ricorso a incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza impongono che l’amministrazione operi con la propria organizzazione e il proprio personale, potendo ricorrere all’esterno solo in casi eccezionali e negli stretti limiti di legge. Le regole di organizzazione così poste non sono derogabili da disposizioni regolamentari. Il regolamento conforme a tali principi non presenta profili di illegittimità, fermo restando l’obbligo di pubblicazione degli incarichi attribuiti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha preso in esame, nell’ambito della propria attività di controllo, l’estratto del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Tornimparte, nella parte in cui disciplina gli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza.
L’ente ha approvato l’atto con delibera di Giunta comunale e lo ha trasmesso alla Sezione nei termini, come prescritto dall’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007, che impone l’invio delle disposizioni regolamentari per estratto entro trenta giorni dall’adozione. La questione sottoposta riguarda la conformità del testo regolamentare ai principi normativi e giurisprudenziali in materia di affidamento di incarichi esterni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione dell’invio. Il controllo non incide sull’efficacia dell’atto, ma consiste in un riesame di legalità e regolarità, diretto al confronto tra il regolamento adottato e i parametri normativi vigenti. Viene così escluso l’effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, che è integrativo dell’efficacia dell’atto. La trasmissione è finalizzata all’esercizio di una funzione collaborativa, coerente con il fondamento costituzionale delle funzioni di controllo della Corte dei conti.
Il parametro del sindacato è individuato nello statuto dell’ente, nei criteri deliberati dal Consiglio e nei limiti normativi di settore, con particolare riferimento all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000. Tali norme positivizzano principi elaborati dalla giurisprudenza contabile e costituiscono regole di organizzazione non derogabili da disposizioni regolamentari. I presupposti di legittimità degli incarichi esterni sono letti in linea restrittiva: in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni devono svolgere le proprie funzioni con il proprio personale e possono ricorrere all’esterno solo in casi eccezionali.
La Sezione richiama quindi i principi che governano l’esame dei regolamenti. La competenza ad adottare il regolamento degli uffici e dei servizi spetta alla Giunta, nel rispetto dei criteri generali del Consiglio. La specializzazione universitaria richiesta per gli incarichi ad alto contenuto professionale deve essere comprovata attraverso un accertamento in concreto sui curricula, non bastando il possesso formale dei titoli. Il conferimento dell’incarico deve essere preceduto da procedure selettive adeguatamente pubblicizzate, dalle quali può prescindersi solo in circostanze del tutto particolari, quali la procedura deserta, l’unicità soggettiva della prestazione o l’assoluta urgenza. L’atto di incarico deve poi contenere gli elementi costitutivi previsti per i contratti della pubblica amministrazione.
All’esito dell’esame, la Sezione rileva la conformità delle disposizioni contenute nell’estratto regolamentare ai principi richiamati. La deliberazione prende atto che non emergono profili di illegittimità e richiama gli obblighi di pubblicazione degli incarichi attribuiti previsti dagli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 33/2013. La Segreteria è incaricata della trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente, con l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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