Controlli sui bilanci degli enti locali e sul FPV in Emilia-Romagna (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 15 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario della Sezione regionale si svolge verificando la correttezza delle risultanze dei rendiconti e dei bilanci di previsione degli enti locali, alla luce dei principi dell’armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011. La permanenza in bilancio di residui attivi privi di ragionevole certezza di riscossione, la loro mancata verifica in sede di riaccertamento ex art. 228 del TUEL e l’omessa o incongrua costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità alterano il risultato di amministrazione, rendendo inattendibile la rappresentazione dell’equilibrio di bilancio. Gli enti beneficiari di contributi a rendicontazione devono imputare le entrate ai medesimi esercizi in cui l’erogatore registra gli impegni, secondo il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011. Il Fondo pluriennale vincolato esige cronoprogrammi aggiornati e imputazioni non meramente annuali. L’inattendibilità delle risultanze legittima la procedura dell’art. 148-bis del TUEL e la trasmissione degli atti alla Procura regionale.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha approvato la relazione annuale sullo stato della finanza locale per l’anno 2023, in continuità con il percorso già seguito negli esercizi precedenti. La relazione analizza le delibere di controllo finanziario adottate dalla Sezione nel 2023, aventi ad oggetto i rendiconti della gestione 2021 e i bilanci di previsione 2022-2024.
Gli enti sono stati selezionati con criteri campionari volti a individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri: parte disponibile del risultato di amministrazione negativa, scarto tra residui attivi e FCDE superiore a 2,5 volte la media regionale, nonché fabbisogni di approfondimento contabile e gestionale. La relazione esamina, per ciascuna criticità, le differenze e le analogie tra gli enti e gli esiti del controllo, con un capitolo dedicato alle situazioni di disavanzo e uno ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinati dagli artt. 243-bis e 243-quater del TUEL.
La Motivazione della Corte
Sul fronte dei residui attivi, la Sezione ribadisce che il riaccertamento non è un controllo formale, ma sostanziale: l’ente deve accertare l’effettiva riscuotibilità del credito e, se questo non è più esigibile, stralciarlo dal conto del bilancio e collocarlo nel conto del patrimonio fino al termine prescrizionale. Il mantenimento di poste inesigibili sovrastima il risultato di amministrazione e dilata indebitamente la capacità di spesa.
Sulla capacità di riscossione, la Sezione richiama la funzione pubblica della cura delle entrate: la riscossione dei tributi è attività necessaria a garantire risorse all’ente e l’inerzia nella sua gestione non è tollerabile. La tenuta del bilancio è esposta a potenziale compromissione quando l’inefficienza dell’esazione produce sovrastima dei crediti. Sui contributi a rendicontazione, la Sezione censura l’imputazione delle entrate a un esercizio anteriore a quello di esigibilità e ricorda che anche per i fondi PNRR l’art. 15, c. 4, del D.L. n. 77/2021 richiede pur sempre l’imputazione secondo esigibilità.
Quanto al Fondo pluriennale vincolato, la Sezione ne ribadisce la funzione di garanzia della copertura delle obbligazioni assunte: la sua omessa o errata costituzione, al pari della re-imputazione a un solo esercizio, vizia il documento contabile e pregiudica la trasparenza degli equilibri. Analoga attenzione è dedicata alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con organismi partecipati e Unioni, con la necessaria doppia asseverazione degli organi di revisione.
La Sezione ha inoltre rilevato irregolarità sui debiti fuori bilancio e sull’affidamento transitorio del servizio finanziario, richiamando l’ente a non esternalizzare funzioni proprie non delegabili. In un caso la palese inattendibilità delle risultanze del rendiconto ha comportato l’adozione della procedura dell’art. 148-bis del TUEL e la trasmissione degli atti alla Procura regionale per la valutazione di potenziali profili di responsabilità erariale.
Nota della Redazione
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