Definizione con rito abbreviato e integrale pagamento nel giudizio di responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 63 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. presuppone il tempestivo versamento della somma determinata dal Collegio con decreto e il deposito della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento. Accertata la regolarità e l’adeguatezza di tale documentazione, con l’adesione del pubblico ministero contabile, il giudizio è definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e nulla è più dovuto dai convenuti. La valutazione di congruità della somma e l’ammissione al rito spettano al Collegio, che provvede con decreto prima dell’udienza di definizione.
Il Fatto
La Procura contabile ha chiamato in giudizio gli organi di una società cooperativa operante nel settore dei servizi infermieristici, chiedendo la condanna al pagamento, in favore della Regione Piemonte, di euro 36.058,09 a titolo di danno erariale. In via principale l’addebito era prospettato a titolo di dolo, in solido tra i convenuti; in via subordinata, a titolo di colpa grave, pro quota.
Il pregiudizio era collegato alla revoca di un finanziamento pubblico su fondi regionali, disposta da Finpiemonte S.p.a. l’11 dicembre 2018. La società era stata beneficiaria di contributi ex l.r. Piemonte n. 23/2004 per euro 42.000,00, poi revocati per perdita dei requisiti e mancata rendicontazione. I convenuti hanno chiesto la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo euro 5.000,00 ciascuno, pari a circa il 41,59 per cento dell’addebito subordinato. Nel merito hanno eccepito la prescrizione e l’insussistenza del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità della richiesta di definizione agevolata. La Procura contabile, con parere del 15 febbraio 2025, ha espresso adesione favorevole e concorde sia alla richiesta di rito abbreviato, sia alla quantificazione degli addebiti nelle misure indicate dai convenuti, per un importo complessivo di euro 10.000,00.
Con decreto n. 8/2025, adottato dopo la camera di consiglio del 12 marzo 2025, il Collegio ha accolto la richiesta ai sensi dell’art. 130 c.g.c. e ha determinato la somma dovuta per la definizione in euro 5.000,00 a carico di ciascun convenuto, in favore della Regione Piemonte. Ha inoltre fissato in trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto, il termine per il versamento, con onere di deposito presso la Segreteria, in data anteriore all’udienza fissata per l’11 giugno 2025, della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento.
Il Collegio ha poi verificato l’effettivo adempimento. Il tempestivo pagamento risulta comprovato dalla comunicazione della Regione Piemonte di avvenuto versamento, con allegate le quietanze nn. 11164 e 11165 del 28 marzo 2025. La regolarità e l’adeguatezza di tale documentazione sono state accertate con l’adesione del pubblico ministero contabile nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025.
Su queste premesse, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. Ha quindi definito il giudizio e dichiarato che nulla è più dovuto dai convenuti. La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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