Controllo della gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2021 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 110 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, esercitato ai sensi dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 367 del 1996 e dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, riferisce al Parlamento il risultato complessivo della gestione del settore e non si esaurisce nella verifica dei singoli bilanci. La relazione dà conto della permanente dipendenza delle fondazioni dai contributi pubblici in conto esercizio e della limitata capacità di autofinanziamento, ma registra il positivo percorso di risanamento conseguito dalle gestioni sottoposte ai piani di riequilibrio. Il controllo non accerta responsabilità, bensì valuta l’efficienza gestionale, la sostenibilità finanziaria di lungo periodo e la coerenza degli assetti ordinamentali con gli obiettivi di equilibrio di bilancio imposti dalla legge.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato i bilanci dell’esercizio 2021 delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte a vigilanza, nonché le relazioni degli organi di amministrazione e di revisione trasmesse in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958. L’indagine ha riguardato l’assetto ordinamentale del settore, i piani di risanamento, la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, l’ordinamento contabile, il personale e l’attività negoziale, oltre all’andamento patrimoniale ed economico complessivo.

Il quadro normativo di riferimento è quello delineato dal d.lgs. n. 367 del 1996, dal d.l. n. 91 del 2013, convertito con modificazioni, e dalle successive proroghe dei termini per il raggiungimento dell’equilibrio. Dieci fondazioni hanno presentato i prescritti piani di risanamento; la relazione riferisce dei risultati del monitoraggio svolto dal Commissario straordinario del Governo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via preliminare la natura giuridica delle fondazioni, muovendo dalla trasformazione degli enti lirici in soggetti di diritto privato operata dal d.lgs. n. 367 del 1996. Sottolinea come tale privatizzazione abbia conservato rilevanti elementi pubblicistici, con limiti all’autonomia statutaria e con la sottoposizione della gestione finanziaria al controllo della Sezione enti. La sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 2011 ha confermato la competenza statale in materia, in ragione della dimensione nazionale delle finalità perseguite.

Sul piano dei risultati, il valore complessivo della produzione delle quattordici fondazioni è cresciuto rispetto al 2020, mentre tutti i teatri registrano risultati economici positivi. Il saldo tra valore e costi della produzione è aumentato in misura significativa, per effetto della ripresa dei ricavi da vendite e prestazioni e dei contributi in conto esercizio. Il patrimonio netto complessivo è incrementato in termini di consistenza.

Permangono tuttavia elementi di criticità. La Corte rileva che i ricavi propri coprono ancora una parte esigua dei costi della produzione e che il sostegno pubblico rappresenta la quota prevalente dei contributi. Il costo del personale incide sui costi della produzione ben oltre la metà, con l’eccezione di una sola fondazione. La dipendenza dalla finanza pubblica condiziona strutturalmente l’equilibrio del settore.

Sul versante del risanamento, la Corte dà conto dell’ammontare dei fondi stanziati e del debito residuo verso lo Stato, in riduzione rispetto all’esercizio precedente. Evidenzia come l’aumento dell’incidenza del debito verso lo Stato consolidi l’esposizione complessiva e migliori la sostenibilità finanziaria di lungo periodo, salvo che per alcune fondazioni, per le quali l’incremento debitorio si è accompagnato a un aumento delle disponibilità liquide.

La Corte segnala infine l’opportunità di estendere a tutte le fondazioni il modello delle forme organizzative speciali, con erogazione triennale delle risorse, quale supporto alla capacità gestionale e programmatoria. La relazione è comunicata alle Presidenze delle due Camere ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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