Irregolarità del conto giudiziale dell’economo per gestione non conforme (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 251 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile interno è irregolare quando non consente di ricondurre con certezza e continuità le somme incassate e versate alle scritture elementari e generali dell’ente. Le finalità di garanzia del giudizio di conto impongono che forma e contenuto del rendiconto siano idonei a rappresentare i fatti di gestione, con indicazione degli estremi delle riscossioni e dei versamenti. La gestione economale è per cassa, annuale e deve chiudere in pareggio, essendo vietata la formazione di residui e la prosecuzione della gestione in continuità con l’esercizio precedente. La costituzione di fondi di cassa economale per l’erogazione di contributi sociali contrasta con la natura tipica della cassa economale, destinata a spese minute e urgenti di funzionamento degli uffici.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dall’economo quale agente contabile interno della riscossione di diritti e proventi vari di un ente locale, per il periodo di gestione dal 1° gennaio al 31 luglio 2019.

Con relazione di irregolarità, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo, rilevando il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno e profili sostanziali di irregolarità: la giacenza finale di cassa, pari a euro 232,41, era stata versata dall’agente subentrante anziché dall’uscente, e il conto riportava riscossioni riferite a esercizi precedenti per euro 4.455,90. L’ente e l’agente depositavano memorie difensive; all’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 140, comma 2, c.g.c., che impone al conto di rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati. Il rendiconto, redatto secondo il modello regolamentare, non riporta nelle colonne degli estremi delle riscossioni e dei versamenti né i numeri delle ricevute né quelli delle quietanze: ne deriva l’impossibilità di misurare e conciliare le somme con le scritture generali dell’ente.

La funzione di garanzia del giudizio di conto — richiamata nel testo con la citazione della Sezione Molise n. 25/2018 e della Sezione Piemonte n. 144/2011 — esige che i risultati dell’attività gestoria siano ricollegabili in modo certo, chiaro e continuativo alle scritture della ragioneria, e che ciò emerga dal conto sottoposto a giudizio.

Il conto mescola, poi, due tipi di operazioni: da un lato riscossioni di entrate varie affidate all’economo; dall’altro somme destinate a contributi sociali, accreditate con mandato di pagamento, per euro 2.004,34. Tali somme non rientrano nell’attività di riscossione affidata all’agente e le diverse gestioni, riferite a distinti capitoli e codici SIOPE, non possono confluire in un unico conto.

Quanto alla cassa economale per l’erogazione dei contributi, il Collegio osserva che la sua istituzione contrasta con la natura tipica delineata dall’art. 153 TUEL e dalla costante giurisprudenza contabile: la gestione economale trova giustificazione solo per spese minute e urgenti necessarie al funzionamento degli uffici, non per l’erogazione di servizi.

Infine, la gestione in continuità con l’esercizio precedente viola il principio di annualità del bilancio: la gestione economale deve chiudere in pareggio, senza formazione di residui, come confermato dal regolamento di contabilità dell’ente, che impone la restituzione dei fondi non utilizzati. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità della gestione e demanda agli organi dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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