Pensione con sistema retributivo e mancata previdenza complementare nel pubblico impiego (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 312 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 6 dell’art. 23 d.lgs. n. 252/2005, nel disporre che fino all’emanazione del decreto attuativo dell’art. 1, comma 2, lett. p), legge n. 243/2004 ai dipendenti pubblici si applichi integralmente la previgente normativa, opera esclusivamente sul terreno della previdenza complementare. Il rinvio riguarda la disciplina anteriore al nuovo assetto dei fondi pensione, dettata dal d.lgs. n. 124/1993, e non il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo realizzato dalla legge n. 335/1995. Nell’ordinamento non è rinvenibile alcuna norma che condizioni l’entrata in vigore della riforma pensionistica all’effettiva attivazione del secondo pilastro: la decorrenza dal 01.01.1996 è fissata senza riserve, mentre la costituzione dei fondi è demandata alla contrattazione collettiva o alla concertazione. La domanda che investa l’applicazione del sistema di calcolo retributivo alla pensione appartiene alla giurisdizione del giudice contabile, non involgendo né profili risarcitori né l’istituzione della previdenza complementare.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare della Guardia di Finanza, è cessato dal servizio permanente per infermità nel 2015, in congedo assoluto all’età di 48 anni, con pensione di inabilità liquidata con il sistema misto. Non avendo maturato il limite ordinamentale dei 60 anni, ha ritenuto di essere stato penalizzato dall’applicazione del sistema contributivo e dall’impossibilità di aderire a un fondo di pensione integrativo di libero mercato.
Ha quindi agito per l’accertamento del diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo, con interessi e rivalutazione, sostenendo che il comma 6 dell’art. 23 d.lgs. n. 252/2005 imporrebbe l’applicazione della normativa anteriore alla legge n. 335/1995 fino all’emanazione dei decreti attuativi della legge n. 243/2004. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La domanda prende le mosse dalla mancata istituzione della previdenza complementare, ma esplicita un petitum circostanziato: l’adozione del calcolo retributivo nella liquidazione della pensione. Non si tratta di domanda risarcitoria né di richiesta attinente all’istituzione dei fondi o a obblighi del datore di lavoro, materie alle quali si riferiscono i precedenti richiamati dal convenuto, tra cui Cass. Sez. Un. n. 22807/2020. La controversia rientra pertanto nell’ambito di scrutinio del giudice contabile.
Nel merito il ricorso non merita accoglimento. Il comma 6 dell’art. 23 d.lgs. n. 252/2005 va collocato nel quadro della delega in materia di previdenza complementare. Il riferimento alla previgente disciplina da applicare nel periodo frapposto non può che riguardare le disposizioni precedenti al nuovo assetto delineato dopo l’istituzione dei fondi. Esso non investe il passaggio dal sistema retributivo al metodo contributivo realizzato dalla legge n. 335/1995.
La legge delega n. 243/2004 elenca, alla lettera c), il sostegno e lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, senza alcun riferimento al sistema di calcolo della pensione. Nelle more dell’attuazione completa, il comparto pubblico resta disciplinato dalle regole previgenti in materia di previdenza integrativa, ossia dal d.lgs. n. 124/1993.
La Corte sottolinea che nessuna norma condiziona l’entrata in vigore della riforma del 1995 all’attivazione del secondo pilastro. La riforma prevede una decorrenza precisa e senza riserve dall’01.01.1996, mentre la costituzione dei fondi negoziali o l’adesione collettiva ad altre forme è configurata come attività da realizzare in sede di contrattazione collettiva o, per il personale non contrattualizzato, di concertazione e negoziazione. Il passaggio graduale al contributivo non risulta dunque condizionato dall’attuazione della previdenza complementare.
La previdenza complementare è demandata ad accordi collettivi o alla concertazione e non può essere istituita unilateralmente dall’amministrazione o dall’INPS. La Corte rileva un disallineamento temporale tra pubblico impiego privatizzato e personale non contrattualizzato, tra cui il Comparto Sicurezza, Soccorso Pubblico e Difesa. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della materia.
Nota della Redazione
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