Controllo finanziario sui Consorzi del Ticino, Oglio e Adda (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 115 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza ministeriale si conclude con un referto al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, che dà conto dei risultati di bilancio e delle vicende gestionali più significative. Il giudizio complessivo non si esaurisce nel risultato di competenza: assume rilievo l’andamento comparato degli esercizi, la composizione degli avanzi di amministrazione, la quota vincolata e quella disponibile, nonché l’incidenza delle spese per il personale e per gli organi. La circostanza che la gestione si chiuda con un avanzo finanziario ed economico positivo non esonera dall’esame della sostenibilità delle poste e delle procedure di spesa, soprattutto quando le risorse derivano da finanziamenti statali o europei destinati a investimenti.
Il Fatto
Il referto riguarda la gestione finanziaria relativa all’esercizio 2022 di tre enti consortili regolatori dei grandi laghi alpini: i Consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda. Si tratta di enti pubblici non economici preposti all’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di regolazione degli invasi e alla ripartizione delle acque tra le utenze irrigue e industriali. La Corte riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito, ponendo a confronto i risultati dei tre enti e analizzando separatamente la gestione di ciascuno.
L’esercizio 2022 segue un’annualità, la 2021, chiusa da tutti e tre i consorzi in disavanzo finanziario. La relazione precedente, concernente il 2021, era stata approvata con la determinazione del 20 dicembre 2022, n. 153.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo. I tre consorzi sono enti pubblici non economici ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, inseriti con il d.p.r. 1° aprile 1978, n. 532 nella tabella IV allegata alla medesima legge, tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse. Ad essi si applicano le norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per gli obblighi di finanza pubblica e di contenimento di alcune voci di spesa. La vigilanza compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Sul piano dei risultati, il 2022 segna un’inversione rispetto all’esercizio precedente. La gestione finanziaria dei tre enti chiude con saldi tutti positivi: il Consorzio del Ticino registra un avanzo di 187.976 euro, a fronte del disavanzo di 281.542 euro del 2021; il Consorzio dell’Oglio un avanzo di 131.182 euro, contro il disavanzo di 48.660 euro; il Consorzio dell’Adda un avanzo di 49.683 euro, contro il disavanzo di 102.848 euro.
Cresce l’avanzo di amministrazione di tutte e tre le gestioni. Per il Consorzio del Ticino è pari a 2.228.095 euro, con un incremento del 10,8 per cento; per il Consorzio dell’Oglio è pari a 280.091 euro, a fronte dei 39.101 euro dell’anno precedente; per il Consorzio dell’Adda è pari a 336.535 euro, con una variazione del 25,5 per cento. Anche i risultati economico-patrimoniali sono positivi, pur con una marcata contrazione del risultato del Consorzio del Ticino, che passa da 4.869.971 a 2.534.146 euro, in riduzione del 48 per cento.
La Corte legge questi andamenti alla luce della composizione della spesa. La flessione dei costi correnti e, in particolare, delle spese in conto capitale è riconducibile in larga misura alla dinamica dei lavori di manutenzione straordinaria e degli interventi finanziati con risorse statali ed europee. Assume rilievo, in questa prospettiva, l’incidenza dei costi per il personale sul totale dei costi della produzione, che per il Consorzio del Ticino si attesta al 53,8 per cento, per l’Oglio al 53,6 per cento e per l’Adda al 56 per cento.
Il referto esamina infine gli assetti ordinamentali e gli organi dei singoli consorzi, dando conto delle ricostituzioni dei collegi, delle nomine presidenziali e delle gestioni commissariali o ad interim, nonché degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. Su questi profili la Corte riferisce alle Presidenze delle due Camere, che restano destinatarie della relazione e dei rendiconti generali.
Nota della Redazione
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