Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i beni mobili non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 190 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni mobili o alle materie per i quali egli non abbia il debito di custodia. Il conto del consegnatario di beni degli enti locali, qualificato ai sensi del d.P.R. n. 194/1996, presuppone la riconducibilità della gestione alla custodia disciplinata dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. In difetto di tale presupposto il giudizio di resa del conto promosso dalla Procura regionale è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale e nulla per le spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale di un agente contabile, consegnatario di beni di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2022. Il conto, depositato nel marzo 2024, era stato reso dal consegnatario secondo il prospetto che riproduce il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile dei consegnatari di beni delle province, dei comuni e degli altri enti locali.
La Procura regionale ha concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione sottoposta al giudice contabile attiene quindi alla stessa configurabilità, in capo al presunto consegnatario, di un obbligo di resa del rendiconto giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario, ricostruendone la natura sulla base del modello contabile richiamato. Il prospetto depositato ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni degli enti locali.
Il Collegio rileva tuttavia che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, Regolamento di contabilità generale applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL.
Su questo presupposto si fonda la conformità della conclusione della Procura regionale alla giurisprudenza contabile, che la Sezione richiama espressamente: la propria Sez. Piemonte n. 217/2018, la Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, la Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, la Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e la Sez. Calabria n. 323/2013.
Secondo tale orientamento, per i beni privi del vincolo di custodia non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio dichiara assorbita ogni ulteriore questione e nulla liquida per le spese, in ragione della pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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