Divieto di soccorso finanziario esteso ai consorzi in liquidazione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 249 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, comma 5, del D. lgs. n. 175/2016, pur riferendosi testualmente alle sole società partecipate, esprime un principio di ordine pubblico economico e di coordinamento della finanza pubblica estensibile ai consorzi tra enti locali, quali organismi strumentali assimilati alle pubbliche amministrazioni. L’estensione opera a maggior ragione quando il consorzio sia posto in liquidazione, non potendo prospettarsi alcuna possibilità di recupero o risanamento. La richiesta di parere che investa l’obbligo degli enti consorziati di ripianare le perdite dell’organismo in liquidazione è oggettivamente inammissibile per possibile interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto un parere sul perimetro di applicazione dell’art. 14, comma 5, del D. lgs. n. 175/2016. I quesiti erano due: se il divieto di soccorso finanziario operi anche nei confronti dei consorzi; se il medesimo divieto valga per i consorzi obbligatori per la gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, posti in liquidazione, e se gli enti consorziati siano obbligati a ripianare le perdite di esercizio registrate dagli organismi in liquidazione.

La questione approda in sede consultiva perché l’Ente intendeva chiarire i limiti dei propri obblighi patrimoniali verso il consorzio, in presenza di una situazione di liquidazione e di perdite pregresse.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto i presupposti di ammissibilità. Il profilo soggettivo è soddisfatto: la richiesta proviene dal Comune, ente legittimato ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ed è sottoscritta dal Sindaco, titolare della rappresentanza istituzionale. Il Collegio ritiene irrilevante che l’istanza sia pervenuta direttamente dall’Ente e non tramite il Consiglio delle autonomie locali, poiché la norma prevede tale modalità solo “di norma”. Resta l’auspicio che il percorso ordinario venga rispettato, anche per evitare richieste non adeguatamente valutate in via preventiva.

Sul piano oggettivo, la Corte richiama il concetto dinamico di contabilità pubblica e i caratteri di generalità e astrattezza. La funzione consultiva non può tradursi in consulenza preventiva sulla correttezza dell’operato amministrativo, né in una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la terzietà della Corte.

Nel merito, la Sezione ricostruisce la portata del divieto. L’art. 14, comma 5, TUSP vieta alle amministrazioni di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, salvi i trasferimenti sorretti da un piano di risanamento approvato e comunicato. La norma supera la logica del salvataggio ad ogni costo e mira a prevenire l’elusione della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

L’estensione ai consorzi è già affermata dalla giurisprudenza contabile: il consorzio tra comuni è ente pubblico strumentale, dotato di personalità giuridica pubblica e, ai fini del TUSP, assimilato alle pubbliche amministrazioni in forza dell’art. 2, comma 1, lett. a), TUSP. La Corte richiama la sentenza n. 110/2023 della Corte costituzionale, che ha qualificato il TUSP come disciplina di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. L’applicazione del divieto è ancora più necessaria in presenza di organismi in liquidazione, privi per definizione di prospettive di continuità aziendale.

La Sezione conclude quindi per l’applicabilità del divieto anche ai consorzi indicati nella richiesta, a maggior ragione se in liquidazione, e dichiara oggettivamente inammissibile la sola seconda parte del secondo quesito, per il rischio di interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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