Società in house e obblighi di trasparenza del soggetto attuatore del Giubileo (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 58 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, istituita dal legislatore per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse e destinataria di funzioni pubblicistiche affidate con provvedimento amministrativo, va qualificata come società in house, pur in presenza di una disciplina di diritto singolare che ne esclude l’assoggettamento al testo unico sulle società a partecipazione pubblica. La riconduzione al modello dell’in house providing non dipende dall’applicazione del Tusp ma dall’assetto sostanziale dei rapporti fra la società e l’amministrazione controllante, caratterizzato da un controllo analogo congiunto di tipo atipico. Da tale qualificazione discende l’obbligo di integrale adeguamento agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, che si applicano alle società in controllo pubblico anche in quanto compatibili, senza che l’inapplicabilità del Tusp possa fondare un’esenzione.

Il Fatto

La relazione riguarda il primo controllo sulla gestione finanziaria della società Giubileo 2025 S.p.a. per l’esercizio 2022, riferito al Parlamento a norma dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società, costituita ai sensi dell’art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, che ne ha sottoscritto per intero il capitale sociale.

La Corte è chiamata a esaminare l’assetto societario nel suo primo anno di operatività. L’esercizio è stato condizionato dal fatto che il Programma dettagliato degli interventi è stato approvato con d.p.c.m. 15 dicembre 2022, pubblicato solo il 12 gennaio 2023, cosicché la società ha implementato le proprie strutture prima di disporre di un piano certo dei compiti da svolgere. La questione centrale attiene alla natura giuridica della società e ai conseguenti obblighi ordinamentali.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che l’inapplicabilità del d.lgs. n. 175 del 2016 e dei tetti retributivi di cui all’art. 23-bis del d.l. n. 201 del 2011 non rende irrilevante la classificazione della società. Giubileo 2025 esercita rilevanti funzioni pubblicistiche e il suo inquadramento incide su molteplici profili ordinamentali, nazionali ed eurounitari.

Dall’esame delle funzioni e delle fonti di finanziamento emerge che la società opera come braccio operativo del Mef. L’assetto intesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il potere di indirizzo e alla Cabina di coordinamento la verifica dell’attuazione degli interventi. Il collegamento fra Presidenza del Consiglio, Mef e Commissario straordinario integra, secondo la Corte, un originale controllo analogo congiunto, che si distribuisce fra più istituzioni senza generare un nuovo organo.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il controllo analogo consiste nel potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società, con modalità non riconducibili ai diritti del socio secondo il codice civile, e con un presidio informativo idoneo a incidere sulla complessiva governance. L’individuazione, l’affidamento e la remunerazione delle attività sono avvenuti mediante atti di natura amministrativa, i dd.pp.cc.mm. del 15 dicembre 2022 e dell’8 giugno 2023, adottati senza formale interlocuzione con gli organi societari e qualificabili come direttiva dell’azionista con copertura economica.

Da qui la conclusione che sussistono i presupposti per inquadrare Giubileo 2025 come società in house. Tale qualificazione incide sul regime di pubblicazione degli atti. La società sostiene di non essere tenuta alle norme sulla trasparenza in ragione dell’inapplicabilità del Tusp, ma l’interpretazione è giudicata non conforme al sistema: l’art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 estende la disciplina delle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile, alle società in controllo pubblico. Ne deriva l’indefettibile adeguamento del sito web societario a tutte le prescrizioni pubblicitarie vigenti.

La Corte segnala inoltre che le professionalità di vertice sono state selezionate anteriormente all’approvazione del regolamento per la selezione del personale e che un incarico legale di importo consistente è stato affidato direttamente, con rilievi dell’Anac formalizzati il 20 luglio 2023. Il bilancio 2022 chiude con una perdita e la società non è inserita nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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