Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 9 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione non è tenuta a esperire preventivamente la procedura di cui al comma 5-bis dello stesso articolo. Le due procedure di reclutamento esterno di dirigenti, quella rivolta ai dirigenti pubblici di altre Amministrazioni e quella aperta ai soggetti di cui al comma 6, sono poste sullo stesso piano e tra loro alternative: la scelta di quale attivare, una volta esperito infruttuosamente l’interpello interno di cui al comma 5, è rimessa alla sfera discrezionale della P.A. È necessario e sufficiente, per la validità del conferimento, che sia stata previamente esperita, con esito negativo, la ricerca interna “nei ruoli dell’Amministrazione” di personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, sempre che il contingente di dirigenti “comma 6” non risulti già integralmente utilizzato.
Il Fatto
Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con D.D.G. n. 2246 del 29.11.2023, ha conferito a un soggetto privo della qualifica dirigenziale un incarico dirigenziale non generale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Il provvedimento è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
Il magistrato istruttore ha proposto la registrazione, non ravvisando profili di invalidità. Il Consigliere delegato, di diverso avviso, ha trasmesso gli atti al Presidente aggiunto per il deferimento al collegio, previa convocazione dell’Amministrazione in adunanza pubblica. La relazione di deferimento ha prospettato cinque profili di illegittimità, il primo dei quali incentrato sulla mancata attivazione della procedura di cui al comma 5-bis.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha esaminato separatamente i rilievi, circoscritti dalla relazione di deferimento. Sul primo profilo, il deferimento sosteneva che l’Amministrazione potesse conferire incarichi a soggetti estranei ai ruoli dirigenziali solo dopo aver formalmente esperito il tentativo di individuare un dirigente interno (commi 1-5) o, in subordine, di altra pubblica amministrazione (comma 5-bis).
La Sezione ha disatteso questa lettura. La lettera dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 non prevede alcuna precedenza del comma 5-bis rispetto al comma 6. Le due procedure sono alternative e rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione, che le attiva quando necessiti di reperire all’esterno un dirigente a tempo determinato. Né una simile precedenza si ricava da altre norme o dai principi generali dell’azione amministrativa, come quelli di efficienza e trasparenza declinati dall’art. 1 della legge n. 241/1990.
Il collegio ha precisato il requisito effettivamente richiesto dal comma 6: la preventiva e infruttuosa ricerca “interna”, ossia nei ruoli dell’Amministrazione che conferisce l’incarico. Solo dopo tale esito negativo l’Amministrazione può scegliere, discrezionalmente, se attivare il comma 5-bis, limitando la selezione ai dirigenti pubblici di altre P.A., oppure estendere la ricerca ai soggetti di cui al comma 6, sempre che il relativo contingente non sia esaurito.
La conclusione è confermata dall’esame della direttiva ministeriale n. 5 del 5.1.2021, che parimenti non prevede alcuna precedenza tra le due procedure, e dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 4600/2020). Nel caso concreto, l’U.S.R. ha svolto l’interpello interno, rimasto privo di manifestazioni di disponibilità, e ha poi attivato la procedura ex comma 6, con contingente residuo disponibile e con la partecipazione di dirigenti pubblici tra i candidati.
Quanto agli ulteriori rilievi, il collegio li ha ritenuti superati: la commissione ha determinato i criteri nella prima seduta, prima dell’esame delle domande; i criteri corrispondono a quelli della direttiva ministeriale; il sindacato sul D.D.G. va condotto secondo le regole del diritto privato, non configurandosi il vizio di eccesso di potere nel pubblico impiego privatizzato, ove il conferimento dell’incarico integra una determinazione negoziale di natura privatistica. La mancata inclusione nella cinquina di un candidato con punteggio pari all’ultimo graduato integra, al più, una mera irregolarità, inidonea a incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento, data la distanza dei punteggi. La delibera è stata pertanto ammessa al visto e alla registrazione.
Nota della Redazione
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