Nullità della c.t.u. per omesso invio della bozza alle parti (Corte dei Conti Sez. I App. n. 149 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso invio alle parti della bozza di relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio integra nullità della consulenza, a carattere relativo e perciò assoggettata al limite preclusivo di cui all’art. 157 c.p.c.: essa resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. Il perimetro dell’art. 195 c.p.c. si estende, nel processo contabile, anche alle verifiche affidate a organi tecnici della pubblica amministrazione, equiparati al c.t.u. privato. La nullità è suscettibile di sanatoria per rinnovazione, potendo il giudice recuperare il contraddittorio dopo il deposito per esercitare con piena cognizione i poteri di cui all’art. 196 c.p.c. Il giudice che ometta di valutare, quale peritus peritorum, le osservazioni del consulente di parte rende la sentenza sindacabile per vizio di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio di leva, aveva chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria militare tabellare di VII categoria per patologie osteoarticolari asseritamente contratte durante il servizio. La Sezione giurisdizionale regionale, in composizione monocratica, aveva rigettato il ricorso, facendo leva sull’esito della consulenza tecnica affidata all’UML del Ministero della Salute e condannando il ricorrente alle spese.

L’appellante censura la decisione sotto plurimi profili: il conferimento dell’incarico a un organo tecnico dell’amministrazione, la mancata attivazione del confronto tra ausiliario e parti in violazione dell’art. 195 c.p.c., la motivazione solo apparente sui requisiti medico-legali per mancata disamina della perizia di parte e la condanna alle spese. Il Ministero resiste eccependo l’inammissibilità del gravame, per essere lo stesso imperniato su questioni di mero fatto, e reitera in via subordinata l’eccezione di prescrizione parziale dei ratei, rimasta assorbita in prime cure.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello accoglie il gravame individuando quale ragione più liquida la violazione dell’art. 195 c.p.c., applicabile ratione temporis al processo di primo grado, introdotto prima dell’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia contabile. La norma, come tale valevole per tutti i riti del processo civile, ha introdotto un sub-procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica, regolando i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti al momento del deposito della relazione.

Il Collegio sottolinea che la disposizione, nella formulazione successiva alla novella del 2009, persegue l’obiettivo di garantire la piena esplicazione del contraddittorio tecnico e del diritto di difesa anche nella fase di elaborazione dei risultati dell’indagine peritale. Il suo perimetro applicativo si estende, nel processo contabile, anche alle verifiche effettuate da organi tecnici della p.a., in quanto alternative all’utilizzo di un c.t.u. privato, equiparazione espressamente positivizzata dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, in forza del primo e del terzo comma dell’art. 95 c.g.c..

La dialettica tra ausiliario officioso ed esperti di fiducia si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare effettivamente la funzione di peritus peritorum e di conoscere, già all’udienza successiva al deposito, i rilievi delle parti e le repliche del consulente, con conseguente accelerazione dei tempi del processo.

Corollario di tale disciplina è che l’omesso invio della bozza di relazione alla parte integra nullità della consulenza, a carattere relativo e assoggettata al limite preclusivo dell’art. 157 c.p.c.: essa resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito. La nullità è però suscettibile di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell’indagine essere recuperato dal giudice anche dopo il deposito, in modo da consentire l’esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c..

Nel caso di specie, il giudice monocratico, nel disporre la c.t.u., omise di dettagliare gli incombenti procedurali necessari a garantire la pienezza del contraddittorio, con la conseguenza che il consulente non espletò gli adempimenti delineati dall’art. 195 c.p.c., limitandosi a confutare le osservazioni orali del perito di parte e non le più articolate deduzioni contenute nella successiva relazione. Con le note d’udienza il ricorrente eccepì ritualmente la nullità chiedendo invano il rinnovo delle operazioni peritali e il giudice non recuperò il contraddittorio. Nell’omettere di valutare le osservazioni medico-legali del consulente di parte, il primo giudice potrebbe aver formato in maniera viziata il proprio convincimento, non compiutamente motivato su tale aspetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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