Controllo preventivo degli incarichi dirigenziali militari e revoca implicita dell’assegnazione (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 3 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il Ministro della difesa conferisce a un ufficiale un incarico dirigenziale, fondandolo sulla considerata esigenza di avvicendare il titolare della posizione ricoperta, integra revoca implicita della precedente assegnazione dell’ufficiale cessante. Il conferimento del nuovo incarico a quest’ultimo costituisce atto collegato, ma non presupposto, dell’atto sottoposto a controllo, con la conseguenza che la sua mancata trasmissione alla Corte non incide sulla legittimità né sull’efficacia del decreto ministeriale. Gli incarichi dirigenziali militari, al pari di quelli civili e a prescindere dalla loro qualificazione formale, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità quando il loro contenuto corrisponde in sostanza all’esercizio di funzioni dirigenziali.
Il Fatto
Il decreto del Ministro della difesa in data 30 maggio 2024, con cui si conferiva a un ufficiale delle funzioni di addetto aggiunto presso la Rappresentanza permanente d’Italia in seno al Consiglio atlantico, era stato trasmesso alla Sezione centrale di controllo per il prescritto controllo preventivo di legittimità. L’Ufficio di controllo ha chiesto chiarimenti sull’anticipata cessazione del precedente titolare della posizione e sulla nuova assegnazione di servizio dell’ufficiale.
L’Amministrazione ha riferito che l’avvicendamento era stato determinato dalla richiesta del precedente titolare, promosso a un grado superiore, di rientrare in Patria, richiesta seguita da una determinazione di trasferimento. L’Ufficio ha quindi rilevato che tale determinazione non era stata trasmessa alla Corte e non aveva acquistato efficacia, qualificandola come atto presupposto del decreto in esame. L’Amministrazione ha contestato tale impostazione, sostenendo che presupposto dell’avvicendamento fosse la richiesta di rientro e che fossero soggetti a controllo i soli incarichi conferiti con decreto ministeriale o presidenziale, non quelli adottati nella forma dell’ordine militare.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la questione della qualificazione del provvedimento di trasferimento del precedente titolare: l’Ufficio di controllo lo considerava atto presupposto, perché solo a seguito di esso la posizione si sarebbe resa vacante e attribuibile. La Corte ribalta tale lettura, sul rilievo che il decreto di conferimento del nuovo incarico si fonda sulla considerata esigenza di avvicendare l’attuale titolare della posizione.
Da questa ricostruzione discende che il decreto ministeriale opera come revoca implicita della precedente assegnazione. Il successivo conferimento del nuovo incarico all’ufficiale cessante è qualificato come atto di fatto collegato, ma non presupposto: non si colloca, cioè, a monte del provvedimento in esame, ma ne segue e ne riflette gli effetti. La mancata trasmissione alla Corte del provvedimento del cessante non incide dunque sulla legittimità del decreto sottoposto a controllo.
La Sezione ribadisce inoltre che l’art. 3, comma 1, lett. b, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 non distingue tra dirigenti civili e militari, né tra contrattualizzati e non contrattualizzati. Tanto che vengono pacificamente rassegnati al controllo gli incarichi conferiti in altre carriere speciali e quelli attribuiti a dirigenti militari con decreto del Ministro o del Presidente della Repubblica.
Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza: Sez. contr. n. 2/2024/SCLEG, secondo cui sono soggetti al controllo anche gli incarichi dirigenziali che tali siano sul piano sostanziale pur se disciplinati da norme diverse; Sez. contr. n. 45/1999, che vi ricomprende i provvedimenti di conferimento di funzioni dirigenziali; Sez. contr. n. 3/2003, che impone di privilegiare l’aspetto contenutistico rispetto a quello soggettivo della competenza all’emanazione.
Gli argomenti difensivi dell’Amministrazione, incentrati sulla specialità dell’ordinamento militare, sulla forma dell’ordine militare e sul presunto appesantimento burocratico, non vengono accolti. In assenza di ulteriori rilievi, il decreto ministeriale è dichiarato conforme a legge e ammesso al visto e alla conseguente registrazione.
Nota della Redazione
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