Consegnatario di beni mobili per debito di vigilanza non rende conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 178 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, poiché tale obbligo grava esclusivamente sul consegnatario con debito di custodia, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002 e dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924. La giacenza di beni presso i singoli uffici, limitata alle scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli stessi, non integra una gestione contabile, ma una mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso. Ove difettino i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un’agente contabile, consegnataria di beni mobili di un Comune per l’esercizio finanziario 2019. Con relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha rilevato che il conto era stato trasmesso all’Ente oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e depositato tardivamente presso la Sezione giurisdizionale, in assenza della relazione dell’Organo di controllo interno.
Il conto elencava numerosi beni mobili — automezzi, attrezzature informatiche, elettrodomestici, arredamenti — con consistenze iniziali, carichi, scarichi e consistenze finali. Su richiesta istruttoria, l’Ente ha precisato di non avere consegnatari con debito di custodia, poiché i responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza. Il magistrato istruttore ha quindi dubitato della qualificabilità dell’atto come conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione preliminare della natura della gestione affidata alla consegnataria, decisiva ai fini della stessa procedibilità del giudizio. L’art. 32 del R.D. n. 827/1924 esclude dall’obbligo del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, impiegati per il servizio dell’ufficio cui sono addetti.
Il Collegio richiama l’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che espressamente stabilisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, a differenza di quelli con debito di custodia di cui all’art. 11. Il discrimine è ricostruito sul piano funzionale: la custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock; la vigilanza connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, con gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La Corte precisa che, qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda per qualità o quantità la ragionevole necessità di funzionamento, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta al giudizio di conto (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti; la sola elencazione inventariale non evidenzia una gestione di magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Lo stesso Ente ha confermato che alla consegnataria era richiesta la mera conservazione dei beni ricevuti, senza gestione di magazzino né distribuzione.
Il Collegio conclude che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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