Incentivi tributari comunali: maggior incasso e rendiconto tempestivo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 113 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il maggior gettito IMU e TARI destinabile, ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, al trattamento accessorio del personale deve essere individuato nel maggior incasso di competenza riferito agli accertamenti dell’esercizio, non essendo sufficiente il solo maggior accertamento. Rilevano soltanto le maggiori entrate effettivamente riscosse e riconducibili all’esercizio cui l’accertamento si riferisce, con esclusione delle riscossioni a residuo di esercizi pregressi e della riscossione coattiva di ruoli anteriori. Il termine per l’approvazione del rendiconto condiziona il riconoscimento dell’incentivo: il ritardo ulteriore, anche di pochi giorni, inibisce l’erogazione, a prescindere dall’assenza di responsabilità del personale coinvolto. La relativa disciplina è di stretta interpretazione e non tollera applicazioni analogiche o estensive. Sono inammissibili, sotto il profilo oggettivo, i quesiti che investono scelte organizzative e gestionali o la materia della contrattazione collettiva.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha rivolto alla Sezione regionale di controllo della Lombardia una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, chiedendo chiarimenti sull’applicazione e sull’interpretazione dell’istituto introdotto dall’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018. Tale disposizione consente agli enti locali, previa approvazione di apposito regolamento, di destinare il maggior gettito accertato e riscosso relativo a IMU e TARI al potenziamento degli uffici preposti alle entrate e al trattamento accessorio del personale, in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
L’ente ha articolato la richiesta in cinque quesiti, uno dei quali formulato in via subordinata. La Sezione ha scrutinarli separatamente, verificando per ciascuno i requisiti di ammissibilità oggettiva.
La Motivazione della Corte
Sul primo quesito, relativo al montante su cui calcolare l’incentivo, il Collegio ha rilevato che il tenore letterale della norma è inequivocabile. L’unico parametro considerato dal legislatore è il maggior incasso di competenza delle entrate accertate nell’esercizio; nessun rilievo può attribuirsi agli accertamenti singolarmente considerati né alle riscossioni a residuo di esercizi precedenti o derivanti da ruoli più remoti. Non è quindi sufficiente il maggior accertamento, occorrendo anche il maggior incasso riferito all’anno cui l’accertamento si riferisce.
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza contabile in materia di incentivi da sanzioni del Codice della strada (Sez. reg. controllo Marche, deliberazione n. 3/2020), ritenendone sovrapponibili le conclusioni sul piano esegetico: solo le maggiori entrate effettivamente riscosse e funzionalmente riconducibili all’efficientamento sono finanziariamente neutre per il bilancio dell’ente.
Sul secondo quesito, concernente il rendiconto da considerare ai fini della tempestività, la Sezione ha confermato la lettura dell’ente: rileva il rendiconto dell’esercizio antecedente a quello in cui sono stanziate le risorse. Sul terzo quesito, il Collegio ha ribadito che il ritardo ulteriore nell’approvazione del conto consuntivo, anche di pochi giorni e senza responsabilità del personale coinvolto, inibisce l’erogazione degli incentivi. Ha richiamato la propria deliberazione n. 192/2023, secondo cui solo un intervento del legislatore potrebbe attenuare gli effetti limitativi connessi alla condizione dell’approvazione del bilancio consuntivo oltre il termine del TUEL.
Il quarto quesito è stato esaminato nel merito e reso nei termini di motivazione, mentre il quinto è stato dichiarato oggettivamente inammissibile: investe profili organizzativi e gestionali, attinenti alle modalità di redazione del piano delle performance e alla definizione degli obiettivi, estranei alla contabilità pubblica, e sconfina nella materia della contrattazione collettiva, rimessa all’ARAN ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001. La Sezione ha infine affermato il principio di tipicità degli incentivi tributari, insuscettibili di interpretazione analogica.
Nota della Redazione
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