Gestore della struttura ricettiva è agente contabile dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 388 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno e non la riversa al Comune assume la qualifica di agente contabile, con l’obbligo di resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. Le modifiche all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, introdotte dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, non hanno inciso sul rapporto di servizio tra l’ente impositore e il gestore. Questi, pur essendo responsabile del pagamento del tributo, resta titolare del maneggio di denaro pubblico e può essere sottoposto, oltre che alla giurisdizione tributaria, anche a quella contabile. Il diniego di parifica del conto da parte del Comune non è sindacabile nel merito dal giudice contabile, ma non preclude la cognizione sull’irregolarità della gestione.

Il Fatto

Un Comune ha affidato a una società la gestione di una struttura ricettiva, alla quale il regolamento comunale attribuisce gli obblighi di riscossione, rendicontazione e riversamento dell’imposta di soggiorno. Per l’esercizio 2023 il gestore ha depositato il conto giudiziale, redatto sul modello degli enti locali.

Il Comune ha negato la parifica, attestando che l’intera imposta riscossa nell’anno non era stata versata. La Procura regionale, aderendo alla relazione istruttoria, ha chiesto che il conto fosse dichiarato irregolare e che l’agente contabile fosse condannato al pagamento dell’importo non riversato, oltre interessi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta innanzitutto la questione preliminare della parifica. Il Collegio ricorda che la parifica è una dichiarazione certificativa della concordanza tra conto e scritture dell’ente. Essa non si sostanzia solo in un’attestazione positiva: può aversi anche una parificazione con esito negativo, che va tenuta distinta dall’omessa parifica, da cui deriva l’improcedibilità del giudizio. Nella specie il Comune ha esperito il controllo e lo ha concluso negativamente, sicché il diniego non pregiudica la cognitio del Collegio.

Nel merito, la Corte conferma che la società convenuta è agente contabile. Il regolamento e la delibera tariffaria attribuiscono al gestore obblighi di contabilizzazione e riversamento, qualificabili come attività funzionali alla potestà impositiva dell’ente, distinte dall’obbligazione tributaria. Il gestore, incaricato del maneggio di denaro pubblico, assume così il ruolo di agente contabile insieme a quello di responsabile d’imposta, con funzioni differenti.

Tale impostazione — osserva la Corte — non è superata dalle modifiche normative richiamate. L’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020 ha attribuito ai gestori la qualifica di responsabili del pagamento, ma non ha inciso sul rapporto di servizio con il Comune. La giurisprudenza d’appello citata (Sez. II App. n. 34/2024 e le altre conformi; Sez. I App. n. 107/2023 e n. 387/2023) e quella della stessa Sezione (sent. n. 47/2025) confermano la giurisdizione contabile. Quanto all’individuazione dell’agente, si richiama la Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 73/2018: è agente l’impresa che gestisce la struttura, ferma l’eventuale responsabilità concorrente di terzi.

Nel caso concreto, all’attestazione del Comune sull’omesso versamento non ha fatto riscontro alcuna prova contraria del gestore. L’importo dovuto, calcolato sulla base dei dati del report giornaliero ritenuti più attendibili, è accertato. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, con condanna al pagamento in favore del Comune, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo, e al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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