Controllo preventivo e ritiro in autotutela dell’atto: non luogo a provvedere (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 114 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro in autotutela, da parte dell’amministrazione, del provvedimento sottoposto a controllo preventivo di legittimità determina il non luogo a provvedere della Sezione regionale di controllo, venendo meno l’oggetto del giudizio. Il controllo preventivo di legittimità si estende necessariamente agli atti presupposti del provvedimento esaminato, nella misura in cui essi ne inficino la legittimità. Resta fermo che il previo collocamento fuori ruolo, richiesto dall’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi di dirigenza amministrativa a dirigenti non appartenenti ai ruoli, scandisce una sequenza temporale che il conferimento dell’incarico deve rispettare.
Il Fatto
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha conferito a una dirigente scolastica, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, il posto di funzione dirigenziale non generale presso l’Ufficio XI – U.A.T. di Monza e Brianza. Il decreto di conferimento, adottato il 15 marzo 2024, è stato presentato al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale il 20 marzo 2024.
Il Magistrato Istruttore ha rilevato che il collocamento fuori dal ruolo di appartenenza era intervenuto solo successivamente al conferimento dell’incarico, e che un ulteriore decreto aveva nel frattempo attribuito alla stessa dirigente un incarico di dirigenza scolastica con identica decorrenza. L’Amministrazione, dopo le controdeduzioni, ha chiesto il ritiro in autotutela del decreto conferitivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale delineata dall’Amministrazione, dalla quale emerge che la dirigente risultava collocata nel ruolo di appartenenza al momento del conferimento dell’incarico di dirigenza amministrativa. Il decreto di rientro nei ruoli ha neutralizzato gli effetti del precedente provvedimento di collocamento fuori ruolo, sovrapponendo a partire dalla medesima data una situazione giuridica incompatibile.
I Magistrati preposti al controllo avevano ravvisato nell’atto una violazione di legge, per assenza ab origine del presupposto richiesto dall’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, e un contrasto con i principi di logicità, non contraddittorietà e ragionevolezza. La scelta dell’Amministrazione di mantenere l’interessata nel ruolo di appartenenza mediante un contrarius actus è stata ritenuta incompatibile con la volontà di perseguire l’effetto giuridico del conferimento.
Nelle more, l’altro decreto è stato ammesso alla registrazione, su concorde avviso del Magistrato Istruttore e del Consigliere Delegato, con raccomandazione all’Amministrazione di evitare in futuro locuzioni che suggeriscano la legittima esecuzione di un incarico conferito per secondo senza attendere gli esiti del controllo.
Il Collegio osserva che il provvedimento di collocamento fuori ruolo costituisce un presupposto del decreto di conferimento, unico atto sottoposto a controllo preventivo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20/1994, e pertanto suscettibile di ritiro e di restituzione. Il controllo preventivo si estende agli atti presupposti nella misura in cui essi inficiano l’atto oggetto del controllo. Preso atto del ritiro in autotutela, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.
Nota della Redazione
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