Inammissibile quesito su diritti di rogito e scorporo IRAP e contributi (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 93 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, soggiace a un duplice filtro di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo oggettivo, esula dalla materia della contabilità pubblica il quesito che investe la ripartizione interna tra ente locale e segretario comunale degli oneri fiscali (IRAP) e contributivi connessi al pagamento dei diritti di rogito. La questione attiene all’applicazione di norme di diritto tributario e all’accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, devoluti ad altra sede o ad organi giurisdizionali, ordinari, amministrativi, contabili o tributari. Il quesito è pertanto inammissibile e non può essere valutato nel merito.
Il Fatto
La Sindaca di un Comune sottopone alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia quattro quesiti in materia di diritti di rogito per la stipula dei contratti pubblici. Chiede se dalla quota spettante al segretario comunale debbano decurtarsi gli importi riferibili ai contributi previdenziali e all’IRAP a carico dell’ente, il cd. scorporo; se gli importi effettivamente dovuti e non prescritti configurino un debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 194 del TUEL o piuttosto una passività pregressa rispetto a un impegno già assunto; se sia percorribile la liquidazione dei diritti maturati senza scorporo, con oneri e IRAP a carico del bilancio comunale, e quali siano i termini di prescrizione e decadenza per l’azione di recupero.
La richiesta perviene tramite il Portale Centrale Pareri e viene assegnata alla Sezione, che la esamina in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti, che non ha carattere generale ma è circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica. Il limite serve a evitare un coinvolgimento della Corte nei processi decisionali degli enti, con interventi sull’attività amministrativa su cui essa è chiamata a esercitare un controllo esterno e neutrale.
Sul piano soggettivo il quesito è ammissibile, perché sottoscritto dal sindaco, organo di vertice politico titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente e munito della legittimazione soggettiva interna richiesta dall’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il profilo oggettivo, invece, non è integrato.
La Sezione osserva che non viene in rilievo il diritto all’esazione dei proventi del rogito, né il limite retributivo stabilito dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014. Il tema riguarda le modalità di ripartizione interna tra Amministrazione e segretario comunale del carico fiscale e degli oneri contributivi. Sul punto la Sezione delle Autonomie n. 21/2015/QMIG aveva concluso in senso restrittivo, ritenendo le somme al lordo di tutti gli oneri accessori. La successiva deliberazione n. 24/2019/QMIG ha però rilevato che vengono in discussione norme di diritto pubblico, quali quelle tributarie, insuscettibili di adattamento in funzione dei deliberati consultivi della Corte, e l’accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, tutelati da propri statuti processuali e sostanziali.
La deliberazione n. 136/2022/QMIG ha confermato tale orientamento per fattispecie analoga, dichiarando inammissibile il quesito sulla corretta imputazione dell’onere IRAP sui compensi degli avvocati comunali. Il quesito principale, e con esso le questioni dipendenti, non può dunque essere valutato nel merito.
Sui profili relativi ai debiti fuori bilancio, la Sezione ricorda che l’applicabilità dell’art. 194 del TUEL dipende dalla riconducibilità del debito alle categorie tassativamente indicate al comma 1, lettere a)-e), indipendentemente dalla natura del titolo giuridico sotteso. Le passività pregresse o arretrate, invece, si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa, con impegno regolarmente assunto ma non assistito da idonea copertura. Sarà l’Amministrazione a valutare la fattispecie nell’ambito della propria autonomia, senza residuare spazio di pronuncia della Corte.
Nota della Redazione
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