Controllo sulle coperture finanziarie delle leggi regionali e contraddittorio con la Regione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 99 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel verificare la tipologia delle coperture adottate e le tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, esercita una funzione di controllo finanziario che si conclude con una relazione parte integrante della deliberazione. Il contraddittorio con la Regione non è eventuale ma necessario, perché solo l’interlocuzione puntuale consente di acquisire ogni elemento utile per la conclusiva definizione. A tal fine la delibera va trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione ai Consiglieri, e al Presidente della Regione, con fissazione dell’adunanza pubblica per le deduzioni. Il parametro di riferimento resta l’art. 81 della Costituzione, integrato dalle linee di orientamento della Sezione delle autonomie.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulle leggi regionali approvate nell’anno 2023 dalla Regione Lombardia. La Giunta regionale aveva trasmesso i testi e le relazioni tecniche in due momenti, in data 19 dicembre 2023 e in data 30 gennaio 2024.
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il disegno di relazione predisposto dal magistrato relatore. La questione non attiene alla legittimità di singole norme, ma alla verifica complessiva delle coperture finanziarie e degli oneri dichiarati dal legislatore regionale.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo muove dalla cornice costituzionale dell’art. 81 della Costituzione e dal quadro ordinamentale richiamato in premessa, che comprende il testo unico sulla Corte dei conti e la legge n. 20/1994. Il fondamento specifico del controllo è individuato nell’art. 1, comma 2, d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012.
La Sezione richiama le linee di orientamento della Sezione delle autonomie, in particolare la deliberazione del 27 maggio 2021 n. 8/SEZAUT/2021/INPR, che impone di assicurare alla Regione il più ampio contraddittorio. L’obiettivo dichiarato è acquisire, attraverso interlocuzioni puntuali, ogni elemento utile per la definizione conclusiva.
Su questa base la Corte approva la bozza di relazione come parte integrante della deliberazione. Il provvedimento non chiude il procedimento: dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio regionale, perché ne dia comunicazione ai Consiglieri, e al Presidente della Regione.
La delibera fissa inoltre l’adunanza pubblica per la discussione e per l’eventuale formulazione di deduzioni orali da parte della Regione. Il contraddittorio assume quindi una struttura formale e scandita, con termini e modalità definiti, funzionale alla successiva definizione della relazione.
La conseguenza processuale è duplice: da un lato l’atto di controllo viene formalmente instaurato, dall’altro si apre la fase partecipativa. Il contenuto finale della relazione resta condizionato agli apporti che la Regione riterrà di fornire.
Nota della Redazione
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