Inappellabilità delle questioni di fatto sulla causa di servizio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 12 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170, primo comma, cod. giust. cont., per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, nonché quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di motivazione su tali questioni integra violazione di legge solo quando si traduca in radicale assenza di motivazione ovvero in motivazione apparente, ossia in argomentazioni inidonee a manifestare la ratio decidendi, contraddittorie o logicamente incompatibili. È invece escluso che il vizio possa consistere nella diversa valutazione dei fatti e delle prove prospettata dalla parte.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito Italiano in congedo ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di numerose infermità diagnosticate durante il servizio e la conseguente liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato in misura non inferiore alla VI categoria. Il ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali di non dipendenza e di rigetto della pensione privilegiata, articolando la domanda su infermità accertate prima e dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 302/2025, ha rigettato il ricorso, ritenendo non provato il nesso causale e non utile la consulenza tecnica. L’appellante ha censurato la pronuncia per motivazione apparente, omesso esame di prove decisive, erronea applicazione dell’onere probatorio e omessa pronuncia su domande specifiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dalla portata dell’art. 170, primo comma, cod. giust. cont., che riproduce il contenuto dell’art. 1, quinto comma, d.l. n. 453/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 19/1994. La norma parifica a questioni di fatto, in tutti i loro possibili aspetti, le questioni di dipendenza, classifica e aggravamento delle infermità, perché già oggetto di un procedimento amministrativo fortemente garantistico.

Il Collegio richiama i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto elaborati dalle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000. I motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; rientrano tra essi i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo. Il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 84/2003, che ha ritenuto ragionevole la limitazione dell’appello ai soli motivi di diritto data la specificità della materia. Il controllo sulla motivazione resta ammesso solo sotto il profilo dell’esistenza, dell’assoluta omissione o della mera apparenza, dell’irriducibile contraddittorietà o dell’illogicità manifesta.

Applicando tali principi, il Collegio osserva che le censure dell’appellante, pur formalmente dirette a inficiare l’idoneità motivazionale della sentenza, mirano in realtà a contestare nel merito la decisione di rigetto. Attraverso la deduzione del vizio di motivazione apparente si richiede un inammissibile riesame di questioni di fatto e, segnatamente, della dedotta dipendenza da causa di servizio.

Dall’esame della pronuncia impugnata emerge invece che il primo giudice ha esaurientemente e coerentemente motivato: il ricorrente si era limitato a elencare le attività svolte senza individuare condizioni o eventi specifici idonei a costituire causa o concausa efficiente e determinante; non emergevano incarichi comportanti disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti, né eventi traumatici o intensi sforzi psicofisici. La valutazione della dipendenza e dell’ascrivibilità tabellare, in quanto questione di fatto, è espressamente sottratta al sindacato in sede di legittimità. L’appello è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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