Partecipazioni pubbliche: obbligo di motivazione analitica e limiti all’acquisizione indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 59 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rendere il parere di conformità ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, l’affidabilità delle stime e la coerenza delle conclusioni, senza sostituirsi all’attività di amministrazione attiva. L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione indiretta in società già costituite deve contenere una motivazione analitica sull’indispensabilità e sull’infungibilità dello strumento societario, sulla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, sulla convenienza economica e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. È insufficiente la motivazione espressa per relationem, quando il rinvio ad altri atti e documenti non espliciti, neppure in sintesi, le condizioni legittimanti e i profili di spesa dell’operazione. La costituzione di nuove società e l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte degli enti locali restano circoscritti a esigenze eccezionali, in coerenza con il vincolo di scopo e il vincolo di attività di cui all’art. 4 TUSP e con il principio costituzionale del buon andamento.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale socio di una società interamente pubblica, affidataria in house del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, ha autorizzato l’acquisizione della totalità delle quote di una società privata da parte della stessa partecipata, secondo il progetto approvato dal consiglio di amministrazione di quest’ultima.
La delibera consiliare è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. La Sezione ha esaminato l’atto unitamente alla documentazione allegata, comprendente il progetto societario, una relazione predisposta per l’adempimento degli oneri motivazionali e gli schemi contrattuali.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro dell’art. 5 TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che le attribuisce il compito di deliberare sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP. Il perimetro del sindacato è precisato dalle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/2022/QMIG: la Corte verifica completezza e adeguatezza dell’istruttoria, affidabilità delle stime e coerenza delle conclusioni, senza tradursi in una forma di cogestione.
Nel caso concreto la Sezione constata che l’operazione non ricade tra i casi di acquisizione conformi a espresse previsioni legislative e costituisce una scelta discrezionale della società, approvata dal consiglio comunale con generico riferimento a un “rinforzamento industriale”. La delibera consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando la documentazione tra una singola società e un gruppo societario interessato da un progetto di scissione.
La Sezione rileva quindi le carenze motivazionali: il dispositivo rinvia integralmente alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e alla documentazione allegata, senza esplicitare gli aspetti strategici e qualificanti della scelta. Il rinvio per relationem non è idoneo quando si limita all’indicazione della fonte, senza esporre, sia pure in sintesi, le condizioni legittimanti e i profili di spesa. Sul punto la Sezione richiama l’obbligo di motivazione quale presidio di legalità sostanziale ex art. 3 della legge n. 241/1990.
Sui vincoli di scopo e di attività di cui agli artt. 4 e 5, comma 1, TUSP, la Sezione osserva che la gestione del servizio è già stata organizzata mediante un gestore unico in house e che l’ulteriore acquisizione non è sorretta da autonome valutazioni di indispensabilità e infungibilità. Lo schema di statuto della società target, per di più, presenta un oggetto sociale molto più ampio di quello della partecipata, circostanza che contraddice la logica del rinforzamento industriale e solleva dubbi di coerenza con l’art. 2361 cod. civ.
Quanto alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica, la delibera non esplicita l’ammontare del corrispettivo, né affronta il debito verso il socio uscente per distribuzione di utili. La Sezione evidenzia che le risorse impiegate restano pubbliche, trattandosi di organismo totalmente partecipato da enti locali, e che l’operazione non può gravare la partecipata di passività estranee all’interesse pubblico. L’acquisizione di una società interamente privata senza previa evidenza pubblica appare inoltre elusiva delle regole concorrenziali e dei principi ispiratori del TUSP.
Nota della Redazione
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