Segretario comunale responsabile per la delibera di rifissazione dei termini espropriativi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 292 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Segretario comunale che partecipa alla seduta di Giunta è titolare di un dovere di assistenza giuridico-amministrativa ex art. 97, commi 2 e 4, TUEL, che non si esaurisce nel controllo minuto delle singole proposte di delibera. Quando l’illegittimità dell’atto deliberando è macroscopica e attinge nozioni di ordinaria competenza giuridico-amministrativa, l’omesso rilievo integra colpa grave. È illegittima, per violazione dell’art. 13 legge n. 2359/1865, la delibera che “rifissi” termini espropriativi già scaduti, non equivalendo a nuova dichiarazione di pubblica utilità né l’approvazione di una variante progettuale né la mancata costituzione in giudizio dell’Ente. Ai fini del quantum, il danno va distinto dall’evento lesivo e perimetrato secondo la causalità giuridica, imputando all’agente le sole conseguenze a lui riconducibili.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato due convenuti — il responsabile dell’ufficio tecnico comunale e il segretario comunale — chiedendo la condanna al pagamento di complessivi euro 12.177,05 in favore del Comune, con riparto dell’80% a carico del primo e del 20% a carico del secondo. All’origine della pretesa vi è l’illegittimità della delibera di Giunta n. 217/2001, con cui, spirato il termine per le espropriazioni fissato al 30.7.2001, si erano “rifissati” i termini al dicembre 2002, e del successivo decreto di esproprio.
Il TAR Piemonte, con sentenza n. 738/2011 del 6.7.2011, confermata dal Consiglio di Stato, ha annullato quegli atti per violazione dell’art. 13 legge n. 2359/1865. Il Comune è poi ricorso all’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il responsabile del settore ha definito la propria posizione con rito abbreviato; il giudizio è proseguito nei confronti del segretario comunale, che ha eccepito l’insussistenza della posizione di garanzia, della colpa grave e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’antigiuridicità oggettiva della condotta. La delibera n. 217/2001, adottata quando il termine originario era già scaduto, ha espressamente “rifissato” i termini richiamando l’art. 13 legge n. 2359/1865, che non consente proroghe una volta spirati i termini iniziali: sarebbe stata necessaria una nuova dichiarazione di pubblica utilità. Il giudicato amministrativo non è decisivo, perché la violazione è palese ictu oculi.
Non regge la tesi difensiva dell’effetto sanante della variante progettuale. L’art. 14, comma 13, legge n. 109/1994, vigente ratione temporis, collegava la dichiarazione implicita di pubblica utilità all’approvazione del progetto definitivo, non alla variante; e nella delibera di variante mancava comunque ogni fissazione dei termini espropriativi. Il diverso meccanismo dell’art. 12 d.P.R. n. 327/2001 opera solo dal febbraio 2003 e non è applicabile alla fattispecie.
Quanto al nesso causale, la Corte esclude il concorso del Comune. Le trattative stragiudiziali intervenute dopo la pronuncia del Consiglio di Stato del dicembre 2014 escludono la negligenza dell’Ente; né la condotta di questo integra una serie causale autonoma, perché l’interruzione richiede una causa sopravvenuta da sola sufficiente a provocare l’evento. Il comportamento processuale dell’Ente non avrebbe comunque rimosso la violazione della normativa vigente.
Sul piano soggettivo, la Corte ritiene sussistente la colpa grave. Il segretario, partecipe della seduta, era chiamato a svolgere i compiti di assistenza giuridico-amministrativa ex art. 97, commi 2 e 4, TUEL. L’incoerenza terminologica dell’atto — “proroga” sostituita da “rifissazione” di termini già scaduti — avrebbe imposto, con ordinaria diligenza, quel minimo di approfondimento idoneo a far emergere la macroscopica illegittimità.
Il danno è però rideterminato secondo la causalità giuridica: distinto l’evento lesivo dalle conseguenze risarcibili, la voce patrimoniale è dipendente dall’elemento cronologico. In via equitativa ex art. 1226 cod. civ., si imputano alla convenuta le conseguenze maturate fino al 2011/2012 e il danno non patrimoniale, con quantificazione finale in euro 1.200,00. Respinte la compensatio lucri cum damno e l’invocata richiesta di potere riduttivo.
Nota della Redazione
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