Estinzione del giudizio pensionistico per rinuncia agli atti dopo pronuncia Consulta (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta dopo la pronuncia della Corte costituzionale che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sulle norme contestate, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c., una volta che la controparte abbia depositato l’accettazione scritta della rinuncia. La declaratoria di estinzione per rinuncia non dà luogo a pronuncia sulle spese, per espressa previsione dell’art. 110, comma 7, c.g.c. Il giudice contabile, preso atto della sopravvenuta caducazione dell’interesse alla decisione per effetto della pronuncia di rigetto della Consulta, non esamina il merito della domanda e si limita a dichiarare l’estinzione.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti pensionati del settore pubblico, avevano adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, chiedendo l’accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in godimento secondo la piena applicazione del meccanismo perequativo, nella misura del 100%, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze tra quanto percepito e quanto dovuto in base al ricalcolo con integrale rivalutazione.
Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025 del 14 febbraio 2025, che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 1, commi 260 e 261, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Preso atto di tale pronuncia, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio in data 15.05.2025. La difesa dell’INPS ha depositato la propria accettazione scritta della rinuncia in data 07.08.2025.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum non riguarda più il merito della pretesa pensionistica, ma si esaurisce nella verifica dei presupposti processuali dell’estinzione per rinuncia. La Corte ricostruisce la sequenza degli atti: la rinuncia dei ricorrenti e la successiva accettazione dell’INPS.
Il quadro normativo di riferimento è quello del codice di giustizia contabile. L’art. 111, comma 4, c.g.c. disciplina l’ipotesi in cui la rinuncia agli atti sia accettata da tutte le parti costituite: in tal caso il giudice dichiara l’estinzione del processo. Nel caso di specie la condizione è integrata, essendo intervenuta l’accettazione scritta della parte resistente.
La Corte dà quindi atto che la declaratoria di estinzione non comporta pronuncia sulle spese, in forza dell’art. 110, comma 7, c.g.c. La regola processuale è chiara: l’estinzione per rinuncia non genera soccombenza e non giustifica alcun regolamento delle spese di lite.
La decisione si colloca coerentemente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025. Il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale ha inciso sull’interesse dei ricorrenti a coltivare il giudizio, inducendoli alla rinuncia. Il giudice contabile non entra nel merito della fondatezza della domanda perequativa, che resta assorbita dalla vicenda processuale.
In accoglimento di questa impostazione, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c., senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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