Adesione pubblica a un GAL societario e controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 79 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui una amministrazione pubblica aderisce a un Gruppo di azione locale costituito in forma societaria rientra, in astratto, fra quelli contemplati dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il controllo intestato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP è subordinato alla verifica della riconducibilità dell’operazione al regime derogatorio del precedente comma 1, che esclude gli obblighi motivazionali e il controllo medesimo quando la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative. Sussistendo un contrasto di orientamenti fra le Sezioni regionali sull’assoggettamento a controllo dell’adesione a un GAL societario, la Sezione rimette al Presidente della Corte la valutazione sull’opportunità di deferire la questione alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009, sospendendo la pronuncia nel merito.
Il Fatto
L’Università di Foggia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia la documentazione relativa all’adesione a un costituendo GAL in forma di società consortile a responsabilità limitata, mediante sottoscrizione di n. 8 quote del capitale per un importo complessivo di € 400,00. L’iniziativa è finalizzata a rafforzare il dialogo sociale tra imprese del settore ittico, istituzioni, società civile e enti di ricerca, promuovendo strumenti di governance territoriale per lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura.
Lo statuto del costituendo organismo prevede che la società, senza fini di lucro, svolga il ruolo di soggetto responsabile della gestione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo approvata dalla Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio del programma FEAMPA 2021/2027. La trasmissione è avvenuta ai fini delle verifiche previste dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP. La questione arriva all’attenzione del Collegio perché la riconducibilità dell’operazione al regime derogatorio del comma 1 assume carattere preliminare rispetto al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 5 TUSP nel testo modificato dalla legge n. 118/2022. Il comma 1 impone la motivazione analitica dell’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, salvo che l’operazione avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative. Il comma 3 attribuisce alla Corte dei conti il controllo di conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP. Richiama quindi la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, che ha collocato la funzione di controllo nel passaggio fra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante strumenti societari.
Quanto al presupposto soggettivo, l’Ateneo rientra fra le amministrazioni pubbliche definite dall’art. 2, comma 1, lett. a), TUSP, che richiama l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001: le istituzioni universitarie sono espressamente incluse. Sussiste dunque il requisito soggettivo del controllo.
Quanto al presupposto oggettivo, il Collegio rileva che l’organismo è una società consortile a responsabilità limitata, riconducibile alle forme societarie consentite dall’art. 3, comma 1, TUSP. L’operazione parrebbe quindi ricadere nell’ambito applicativo del controllo. Tuttavia emerge un contrasto di orientamenti fra le Sezioni regionali. Un primo indirizzo (Veneto, deliberazioni n. 3/2023/PASP, n. 157/2023/PASP e n. 254/2023/PASP, nonché la deliberazione di questa stessa Sezione n. 148/2023/PASP) ritiene che la partecipazione pubblica al GAL sia elemento essenziale per accedere ai fondi comunitari e costituisca partecipazione essenziale, ascrivibile all’eccezione del comma 1.
Un orientamento opposto (Toscana, deliberazione n. 207/2023/PASP) esclude che gli artt. 32 e 34 del reg. (UE) n. 1303/2013 definiscano o autorizzino direttamente l’operazione societaria. Il principio di libertà delle forme lascia al GAL la scelta della veste giuridica, con la conseguenza che l’operazione resta soggetta agli oneri motivazionali e al controllo. Nella medesima direzione si colloca la Campania (deliberazione n. 296/2023/PASP), che valorizza le Linee guida FEAMPA 2021/2027, ove si afferma che la scelta della forma giuridica è uno step preliminare da motivare.
Poiché la risoluzione del dubbio assume carattere preliminare, la Sezione sospende la pronuncia nel merito e rimette al Presidente della Corte la valutazione sull’opportunità di deferire alle Sezioni Riunite la questione, ai sensi dell’art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.