Maggiorazione contributiva invalidi civili rileva solo per il diritto alla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 470 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, riconosciuto agli invalidi civili con invalidità superiore al 74 per cento dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, è utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, e non incide sul calcolo della misura della pensione. Nei trattamenti liquidati con il sistema contributivo, o nella quota contributiva delle pensioni a calcolo misto, l’importo è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione, senza che l’anzianità contributiva assuma rilievo autonomo. La maggiorazione convenzionale, quindi, non produce effetti economici quando i periodi cui si riferisce ricadono interamente nella quota calcolata con il metodo contributivo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione anticipata liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01.02.2021, ha chiesto la ricostituzione del trattamento pensionistico per il riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, essendo stato dichiarato invalido civile nella misura dell’80 per cento a decorrere dal 27.02.2018. A sostegno della domanda ha dedotto di aver presentato apposita istanza amministrativa in data 09.06.2021.

L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di una preventiva domanda relativa ai benefici in questione e, nel merito, ha sostenuto l’infondatezza della pretesa, rilevando che la maggiorazione opera solo ai fini del diritto a pensione e non della misura, trattandosi di periodo interamente ricadente nel calcolo contributivo.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda l’incidenza della contribuzione figurativa riconosciuta agli invalidi civili sul calcolo della pensione. Il giudice richiama il tenore letterale dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, che espressamente qualifica il beneficio come utile “ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva”, con un bonus di due mesi per anno, fino al limite massimo di cinque anni.

Su questa base, la Corte afferma che il beneficio concorre alla costituzione del diritto e dell’anzianità, ma non incide sul calcolo della misura. La norma, osserva il giudice, nulla prevede circa l’effetto economico sul trattamento pensionistico.

Il percorso è sostenuto da due richiami giurisprudenziali. Il primo è Sez. Veneto n. 104/2021. Il secondo è la giurisprudenza di appello di questa Corte, Sez. III App. n. 7/2024, secondo cui la ratio della disposizione consiste nel favorire l’anticipazione del collocamento a riposo per i soggetti con disabilità, non già nel concedere maggiorazioni di ordine economico. Nel sistema retributivo la maggiorazione della contribuzione incide sul prodotto e quindi sull’importo; nel sistema contributivo, invece, il montante dei contributi accantonati esprime unicamente gli anni di servizio e la sua maggiorazione incide solo sul diritto a pensione.

Nel caso concreto, poiché l’invalidità è stata riconosciuta nel 2018 e i periodi in rilievo ricadono interamente dal 2012 in poi, la maggiorazione si colloca integralmente nella quota contributiva. Il ricorso è dunque respinto. Le spese sono compensate per la sussistenza di apprezzabili motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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