Divieto di emolumenti a soggetti in quiescenza con mandato in corso (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 78 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Alla luce del divieto posto dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 alle pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza incarichi di studio e consulenza, nonché di conferire ai medesimi incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, al soggetto designato a una carica di governo quando era in servizio non è possibile continuare a riconoscere, al sopraggiungere in costanza di mandato del collocamento in quiescenza, un emolumento per detta carica. Il mandato può proseguire nel suo svolgimento, ma in regime di gratuità, secondo la deroga espressamente contemplata dalla norma. La sopravvenienza di uno status giuridico diverso da quello considerato all’atto del conferimento impone l’applicazione della disciplina prevista per lo status sopraggiunto, con la medesima decorrenza e il prescritto regime di gratuità.

Il Fatto

Il Presidente della Regione Puglia ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sul divieto di conferire incarichi a soggetti collocati in quiescenza stabilito dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012. Il quesito riguarda l’ipotesi del soggetto nominato a una carica in un organo di governo quando era ancora in servizio e collocato a riposo nel corso del mandato.

L’Amministrazione ha chiesto se sia conforme all’ordinamento un’interpretazione aderente al diritto dell’Unione che consenta di riconoscere un emolumento avente natura di indennità, privo di effetti pensionistici, a soggetto designato in ragione della particolare competenza ed esperienza e poi collocato in quiescenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, il quesito proviene da uno degli enti territoriali tassativamente legittimati e risulta formulato dal Presidente della Giunta, organo rappresentativo dell’ente. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta inerisce alla materia della contabilità pubblica, investe una disposizione dettata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica ed è generale e astratta, senza interferenze con altre funzioni della magistratura contabile o con giudizi pendenti.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito l’evoluzione della disposizione. L’art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014 ha riconfigurato il divieto sul piano soggettivo e oggettivo, mentre l’art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015 ha incluso nel regime derogatorio le cariche in organi di governo. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile presso ciascuna amministrazione.

La Sezione ha esaminato la sentenza della CGUE del 2.4.2020 (C-670/18), valorizzata dalla Regione a sostegno della soluzione positiva. Ha rilevato che una lettura integrale della pronuncia offre argomenti di segno contrario: i giudici europei, lungi dal sancire l’incompatibilità euro-unitaria della norma, hanno rimesso al giudice del rinvio la verifica delle condizioni perché la normativa italiana possa ritenersi coerente con il quadro unionale. Esclusa la diretta rilevanza della pronuncia ai fini della tematica in esame, il Collegio ha confermato gli approdi del giudice contabile e del giudice amministrativo.

Quanto al primo, è stata condivisa la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della norma, che rende prevalente l’interesse generale alla tutela degli equilibri di bilancio rispetto alla posizione individuale. La modifica di status del soggetto incaricato, da dipendente a pensionato, nel corso dell’espletamento del mandato determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con il prescritto regime di gratuità. Nella stessa linea si è collocato il giudice amministrativo, per il quale, al momento della collocazione in quiescenza, il rapporto deve trasformarsi in un rapporto a titolo gratuito, onde evitare elusioni.

Il Collegio ha aggiunto che, ove il legislatore avesse voluto escludere le fattispecie temporalmente ibride sancendo l’ultrattività dei compensi, lo avrebbe fatto espressamente. Non essendo ciò avvenuto, va ribadito il carattere imperativo della normativa e quello tassativo delle esclusioni contemplate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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