Controllo sugli incarichi di collaborazione conferiti dal Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 11 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sugli atti di spesa relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza, esercitato ai sensi dell’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005, non si esaurisce in un esame cartolare ma si svolge in contraddittorio con l’Amministrazione interessata. Quando dall’istruttoria emergono criticità che richiedono approfondimenti, la Sezione regionale di controllo approva la relazione del magistrato istruttore e ne trasmette copia all’Ente, assegnandogli un termine per la produzione della documentazione richiesta e delle proprie controdeduzioni. La deliberazione di approvazione della relazione istruttoria costituisce il presupposto del contraddittorio e non anticipa alcuna valutazione definitiva sulla legittimità dell’atto esaminato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un incarico di esperto del sindaco conferito ai sensi dell’art. 14, l.r. n. 7/1992 da un Comune siciliano, con determina sindacale del 17.06.2022, a favore di un soggetto già dipendente comunale collocato in quiescenza. L’incarico è stato previsto a decorrere dall’accettazione, sine die, a titolo gratuito, con rimborso delle spese di viaggio e un’indennità forfettaria di vitto per ogni giorno di presenza presso l’ente.

La determinazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo in adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in materia di incarichi di collaborazione e consulenza. Dall’istruttoria sono emerse criticità che hanno richiesto un approfondimento in contraddittorio con l’Amministrazione, così determinando la convocazione della Sezione e l’adozione del provvedimento in esame.

La Motivazione della Corte

La Sezione di controllo per la Regione siciliana richiama anzitutto il quadro costituzionale di riferimento, costituito dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione, e dai parametri di cui agli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione. Su questa base si innesta la disciplina del controllo sugli incarichi di collaborazione e consulenza dettata dall’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005, che impone agli enti locali di trasmettere alla competente Sezione regionale gli atti di spesa relativi a tali incarichi.

Il Collegio dà conto di avere previamente approvato, con la deliberazione n. 71/2023/INPR, le linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, nonché delle connesse spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, proprio ai fini degli adempimenti di cui alla richiamata disposizione. Il provvedimento si colloca dunque nel solco di un indirizzo di controllo già definito dalla stessa Sezione.

Dall’esame dell’atto trasmesso sono emerse criticità che, secondo la Sezione, non consentono una definizione immediata della posizione e rendono necessario l’approfondimento in contraddittorio con l’Amministrazione. Il Collegio richiama le osservazioni del magistrato istruttore formulate in sede di deferimento e l’ordinanza presidenziale n. 1/2024, con la quale la Sezione è stata convocata per l’adunanza del 16 gennaio 2024.

Su queste premesse la Sezione delibera di approvare la relazione del magistrato istruttore relativa all’incarico conferito in qualità di esperto del sindaco in materia di risorse umane e personale. Dispone altresì l’invio di copia all’Ente, perché fornisca, entro trenta giorni dal ricevimento, la documentazione richiesta e le proprie controdeduzioni sugli esiti della relazione. Il provvedimento viene infine trasmesso al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune interessato, a cura del servizio di supporto della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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