Incarichi di consulenza: superati i rilievi se l’ente si adegua (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 147 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo successivo sugli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza, ai sensi dell’art. 1, comma 173, l. n. 266/2005, la conformità dell’atto alla legge si valuta allo stato degli atti, tenendo conto delle misure conseguenziali adottate dall’ente a seguito dei rilievi istruttori. I rilievi restano superati quando l’amministrazione ha rimosso le irregolarità segnalate, anche mediante regolarizzazione successiva. Il rimborso spese a favore di soggetto collocato in quiescenza è legittimo solo se rendicontato e documentato, restando vietato il rimborso forfettario, che può dissimulare una retribuzione occulta.

Il Fatto

Con decreto sindacale del 14.06.2022 un Comune siciliano ha conferito a un esperto, già dipendente collocato in quiescenza, un incarico ai sensi dell’art. 14, l.r. n. 7/1992. L’incarico è a titolo gratuito, con rimborso delle spese di viaggio e un importo forfettario di € 25 per il vitto per ogni giornata di presenza. L’atto è stato trasmesso alla Sezione di controllo in forza dell’art. 1, comma 173, l. n. 266/2005.

Dopo l’istruttoria, la Sezione ha approvato la relazione del magistrato istruttore con deliberazione n. 10/2024/VSGO, formulando rilievi e chiedendo controdeduzioni. L’ente ha riscontrato con nota del 22.02.2024, allegando documentazione e un disciplinare di incarico. La questione torna così al Collegio per la decisione finale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la natura del controllo: si tratta di una verifica sulla gestione, con riscontro esterno e successivo, che non si limita alla stretta legalità ma investe la regolarità dell’atto, in funzione di autocorrezione dell’ente. Il parametro di riferimento è l’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che subordina il ricorso a personale esterno a presupposti stringenti, in un’ottica di contenimento dei costi e valorizzazione delle risorse interne. La disciplina regionale siciliana (art. 14, l.r. n. 7/1992) consente il conferimento fiduciario, ma impone che oggetto, finalità e modalità siano predeterminati e riferiti a obiettivi specifici del Sindaco.

Sul primo rilievo, il rimborso forfettario del vitto, la Corte richiama l’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, che vieta incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza e impone la rendicontazione dei rimborsi spese. Le motivazioni del Sindaco non sono condivise, perché il forfait contrasta con la norma e con la sua ratio, potendo mascherare una retribuzione occulta. L’ente ha però assicurato che dal gennaio 2024 il rimborso avviene su presentazione di ricevuta fiscale, adeguandosi subito al rilievo.

Sul secondo profilo, la finalizzazione dell’incarico, le controdeduzioni e il disciplinare dimostrano che l’attività assegnata concerne le materie di competenza del Sindaco e si distingue dalle attribuzioni burocratico-gestionali. Le attività elencate risultano specificate e coerenti con i compiti di indirizzo e controllo dell’organo politico, secondo la lettura già fatta propria dalla Corte cost. n. 70 del 2022.

Sul terzo rilievo, la Sezione prende atto dell’avvenuta regolarizzazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 15 e 18, d.lgs. n. 33/2013. Alla luce di tutto ciò, la Corte accerta che i rilievi della deliberazione n. 10/2024/VSGO devono ritenersi superati e che l’incarico è conforme, allo stato degli atti, alla legge e alle linee applicative approvate con deliberazione n. 71/2023/INPR. Richiede la costante osservanza delle disposizioni e dispone la trasmissione della pronuncia al Sindaco e all’organo di revisione, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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