Congedo straordinario frazionato e giorni festivi: esclusi dal computo (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 6 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fruizione di congedi straordinari ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, quando sia frazionata e intervallata da permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, a loro volta inframezzati da domeniche o giorni festivi, non comporta che tali giornate festive siano computate come congedo straordinario, malgrado la non effettiva ripresa del servizio. Le giornate festive restano dunque escluse dal computo del periodo di congedo. Tale modalità di utilizzo frazionato è riconducibile alle garanzie poste a tutela del lavoratore che assiste familiari con disabilità, secondo un’interpretazione favorevole al lavoratore, ove non espressamente indicato in senso contrario dalla normativa in materia.
Il Fatto
Sei decreti del dirigente scolastico di un istituto comprensivo hanno autorizzato un collaboratore scolastico a fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 in qualità di accompagnatore della moglie con grave disabilità, per periodi frazionati compresi tra settembre 2023 e marzo 2024.
Investita del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, la Ragioneria territoriale dello Stato ha ricusato il visto, ritenendo che le domeniche e i giorni festivi intercorrenti tra un periodo e l’altro, in assenza di effettiva ripresa del servizio, dovessero essere computati in conto congedo. L’istituto ha dato comunque seguito ai decreti, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. La questione è stata deferita alla Sezione centrale per la risoluzione di una questione di massima.
La Motivazione della Corte
Il nodo è stabilire se, quando due periodi di congedo straordinario siano intervallati da permessi ex legge n. 104/1992, a loro volta inframezzati da giorni non lavorativi, questi ultimi vadano computati in conto congedo senza effettivo rientro in servizio. L’istituto ha optato per la soluzione negativa, la Ragioneria per quella positiva.
La Corte ricostruisce la disciplina, dettata dalla fonte legislativa, dalla contrattazione collettiva e dalla prassi amministrativa. In caso di fruizione continuativa o frazionata, i giorni festivi ricadenti all’interno di un medesimo periodo sono computati. Più incerte sono le modalità di conteggio dei giorni festivi cadenti tra due distinti periodi. La prassi prevalente li esclude dal computo solo se tra un periodo e l’altro il lavoratore riprenda effettivamente servizio; diversamente, li computa. Orientamenti contrastanti emergono quando i due periodi sono intervallati, senza ripresa, da assenza ad altro titolo, a sua volta intervallata da giorni festivi.
La circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2012 precisa che due frazioni di congedo intervallate da ferie o altro congedo comprendono anche i giorni festivi cadenti “subito prima o subito dopo”. Se ne desume che restano esclusi i giorni festivi cadenti all’interno del periodo di assenza ad altro titolo, oppure tra due periodi di assenza ad altro titolo, come nel caso in esame. Gli orientamenti ARAN AIII279 e SAN233, basati su una pretesa portata derogatoria del CCNL, non convincono la Corte: il tenore letterale dell’art. 12, comma 6, CCNL Scuola non prende posizione su tale specifica questione e sembra anzi porsi in continuità con la prassi.
La Corte valorizza quindi le finalità della legge n. 104/1992, richiamando la necessità di garantire continuità nelle cure e nell’assistenza, ed il principio per cui, tra due interpretazioni possibili, va preferita quella più favorevole al lavoratore, specie quando la fruizione frazionata è inframezzata da permessi ex art. 33. La soluzione è confermata: le giornate festive restano escluse dal computo. Il Collegio ammette al visto e alla registrazione i provvedimenti.
Nota della Redazione
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