Controllo sulle spese elettorali e approvazione dei consuntivi delle formazioni politiche (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 165 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. n. 116/2014. Il controllo si estende alle correlate fonti di finanziamento, secondo i criteri di inerenza temporale e funzionale delle spese definiti in via istruttoria dal Collegio. L’esito delle verifiche è esposto nella relazione, che costituisce parte integrante della deliberazione e ne condivide la natura provvedimentale. Il non luogo a procedere riguarda le liste che hanno presentato i rendiconti pur avendo partecipato a competizioni in Comuni inferiori alla soglia dimensionale prevista dalla legge.
Il Fatto
La questione riguarda il controllo sulle spese elettorali sostenute in occasione delle consultazioni amministrative dell’8-9 e 23-24 giugno 2024. Nove Comuni toscani — tra cui Capannori, Empoli, Firenze, Livorno, Piombino, Prato, Rosignano Marittimo, San Giuliano Terme e Scandicci — superano la soglia dei 30.000 abitanti e rientrano così nell’ambito di applicazione della disciplina sul finanziamento e sul controllo dei rendiconti.
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito con ordinanza del Presidente della Sezione regionale, ha svolto l’istruttoria sulla documentazione presentata dalle formazioni politiche partecipanti. La deliberazione approva la relazione che espone gli esiti delle verifiche eseguite sui rendiconti e sulle fonti di finanziamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo della legge n. 515/1993 e della legge n. 96/2012, richiamando in particolare l’art. 13, comma 6, come novellato dal d.l. n. 91/2014. La disposizione attribuisce al Collegio la verifica di conformità delle spese nei Comuni sopra i 30.000 abitanti. Parallelo rilievo assume l’art. 14 bis d.l. n. 149/2013, introdotto dalla legge di conversione, che ha inciso sull’assetto dei controlli.
Il percorso argomentativo si àncora ai primi indirizzi interpretativi della Sezione delle autonomie, espressi con le deliberazioni n. 24 del 2013 e n. 12 del 2014. Tali atti hanno definito rispettivamente gli orientamenti sul controllo delle spese elettorali e l’adeguamento organizzativo del controllo alle sopravvenienze del d.l. n. 149/2013. Il Collegio ne fa applicazione per delimitare l’ambito soggettivo e oggettivo della propria verifica.
Sul piano istruttorio, il Collegio richiama il verbale n. 1 del 10 aprile 2025, con il quale ha attribuito le funzioni di Presidente al componente di grado più elevato, ha disposto gli incombenti istruttori e ha fissato i criteri di valutazione dell’inerenza temporale e funzionale delle spese. Nella stessa sede ha impartito le disposizioni organizzative per l’esame degli atti e ha disposto il non luogo a procedere per le liste che, pur avendo presentato i rendiconti, avevano partecipato a competizioni in Comuni sotto la soglia dei 30.000 abitanti.
Il verbale n. 2 del 23 ottobre 2025 chiude la fase istruttoria con la valutazione delle risultanze. Su questa base il Collegio delibera di approvare la relazione unita, che espone gli esiti delle verifiche sulle spese elettorali e sulle correlate fonti di finanziamento, come rendicontate dalle formazioni politiche partecipanti alle consultazioni del giugno 2024 nei nove Comuni indicati. La deliberazione dispone infine la trasmissione ai Presidenti dei Consigli comunali interessati e la pubblicazione sui siti istituzionali dei rispettivi Enti.
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Nota della Redazione
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