Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile dopo riforma 2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 76 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta normativa in materia di giurisdizione contabile — il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.l. n. 34/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 77/2020, e interpretato autenticamente dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 215/2021 — ha fatto venir meno retroattivamente la giurisdizione della Corte dei conti sul danno derivante dal mancato riversamento all’ente locale del gettito dell’imposta di soggiorno. Salvo gli effetti della perpetuatio iurisdictionis ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ. e dell’art. 13 c.g.c., la cognizione spetta al giudice tributario. Ove l’atto introduttivo sia stato depositato dopo l’entrata in vigore della riforma e le somme riguardino annualità successive, la Corte dei conti deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la società che gestisce una struttura ricettiva in Roma e il suo legale rappresentante, chiedendo la condanna al pagamento di complessivi € 173.836,97 in favore di Roma Capitale. L’addebito riguarda la mancata riversamento all’Amministrazione comunale delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno per una pluralità di trimestri distribuiti tra il 2018 e il 2024.
I convenuti hanno chiesto in via preliminare l’accoglimento dell’istanza di definizione abbreviata del giudizio e, nel merito, il rigetto per infondatezza. L’istanza è stata dichiarata inammissibile con decreto per l’esistenza del doloso arricchimento del danneggiante ai sensi dell’art. 130, comma 3, c.g.c. Roma Capitale è intervenuta sostenendo le ragioni della Procura e qualificando i convenuti come agenti contabili.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via prioritaria la questione della giurisdizione. Richiama la normativa sopravvenuta che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, come interpretata dalle Sezioni unite nelle più recenti pronunce richiamate nel provvedimento. Da tale intervento normativo e dal relativo orientamento la Corte fa discendere il venir meno, con efficacia retroattiva, della giurisdizione contabile sulle controversie relative al tributo in questione.
Il punto di equilibrio è individuato nella perpetuatio iurisdictionis. Ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ. e dell’art. 13 c.g.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza rilevanza dei successivi mutamenti. La Sezione richiama al riguardo la propria costante giurisprudenza, che ha applicato il criterio ai giudizi già incardinati.
Nel caso concreto, l’atto di citazione risulta depositato il 3 settembre 2025, dunque in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma del 2020. Le somme richieste sono relative ad annualità successive a tale entrata in vigore. Ne deriva l’impossibilità di invocare la conservazione della giurisdizione contabile in forza dei richiamati art. 5 cod. proc. civ. e art. 13 c.g.c.
La Sezione dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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