Partecipazioni camerali in società consortile in house: parametri art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 2 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente pubblico è soggetto al controllo della competente Sezione regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Lo scrutinio della Sezione verifica la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti istruttori condotti dall’Amministrazione, modulati in proporzione alla complessità dell’operazione, nonché l’affidabilità e l’attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l’Ente. L’onere di analitica motivazione grava sull’Amministrazione, mentre alla Corte spetta un sindacato successivo sulla motivazione addotta. Il parere negativo non impedisce l’operazione, ma obbliga l’Ente a motivazione rafforzata e a pubblicità sul sito istituzionale.

Il Fatto

La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini ha deliberato di acquisire un pacchetto di azioni della società Tecnoservicecamere S.c.p.A. composto da n. 1000 certificati azionari, pari allo 0,04 per cento del capitale sociale, al prezzo di euro 1,94 per ciascuna azione, per un importo complessivo di euro 1.940,00. L’operazione è stata adottata con deliberazione del Presidente, poi ratificata dalla Giunta.

Non risultando l’Ente già presente nella compagine societaria, la Camera ha trasmesso l’atto deliberativo alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del T.U.S.P., chiedendo il parere sulla conformità dell’operazione ai parametri di legge. La questione concerne l’ingresso in una società consortile del sistema camerale operante secondo il modello dell’in house providing.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, novellato dall’art. 11 della L. n. 118/2022, configura una peculiare attività di controllo con parametri ed esiti definiti, qualificata dalle Sezioni Riunite come controllo sostanziale pur nella veste formale di parere. L’Ente deve offrire analitica motivazione su cinque parametri: necessità della società per le finalità istituzionali, convenienza economica, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

In punto di competenza, la Sezione si dichiara competente trattandosi di atto di ente pubblico avente sede nella regione, secondo il riparto dell’art. 5, comma 4. Quanto all’ammissibilità soggettiva, il requisito è soddisfatto perché l’acquisto risulta autorizzato dall’organo amministrativo dell’Ente in conformità all’art. 8 T.U.S.P. e alle modalità dell’art. 7. Sotto il profilo oggettivo, l’operazione concerne l’acquisizione di una partecipazione societaria in una società già costituita, con conseguente assunzione della posizione di socio.

Nel merito, la Sezione esamina le risposte fornite dall’Ente al questionario istruttorio di cui alla deliberazione n. 32/2023/INPR. Il vincolo tipologico è assolto: Tecnoservicecamere è società consortile per azioni, tipo consentito dall’art. 3 T.U.S.P. I vincoli finalistici risultano rispettati: l’oggetto sociale rientra tra le attività dell’art. 4, configurandosi autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti. Quanto al controllo analogo, lo statuto prevede un apposito Comitato e il limite di fatturato all’80 per cento verso i soci.

Sul parametro della sostenibilità finanziaria, la Sezione verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria. L’Ente ha trasmesso le relazioni previsionali e dato conto dell’equilibrio economico-finanziario della società, non indebitata e con risultati non negativi. Sotto il profilo soggettivo, la spesa trova copertura nel bilancio preventivo dell’Ente. La Sezione prende atto delle risposte, valutando positivamente la coerenza complessiva della scelta.

La Sezione conclude ritenendo l’atto conforme ai parametri dell’art. 5 T.U.S.P. e non ravvisando elementi ostativi all’acquisizione della quota di partecipazione societaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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