Controlli interni degli enti locali e deficit di qualità dei servizi (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 35 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica annuale della Sezione regionale di controllo sull’art. 148 TUEL non si esaurisce nell’esame dei dati contabili, ma investe l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni dell’ente locale. L’accertata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo integra una disfunzione segnalabile agli organi dell’ente, ai quali spetta adottare le misure correttive di rispettiva pertinenza. La mancata pubblicazione del regolamento sui controlli, l’omessa adozione di una struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati e il difetto di verifica sulla qualità dei servizi costituiscono profili di criticità rilevanti ai fini del giudizio di regolarità della gestione.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune siciliano ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Il magistrato istruttore ha esaminato la documentazione e ha formulato una relazione con i profili di criticità emersi.
La Sezione è stata convocata in adunanza per valutare la legittimità e regolarità della gestione, nonché l’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni dell’ente, con riferimento alle annualità sottoposte a verifica.
La Motivazione della Corte
L’art. 148, comma 1, TUEL attribuisce alle Sezioni regionali il controllo annuale sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali, finalizzato al rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il successivo comma 4 collega all’assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori responsabili.
La Sezione richiama le finalità fissate dalla Sezione delle autonomie: verificare l’effettivo funzionamento del sistema, valutare la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi programmati e monitorare l’osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili. Su questa base esamina analiticamente le risultanze dei questionari compilati dall’ente.
Il primo profilo di criticità attiene alla trasparenza: il regolamento sui controlli interni non risulta pubblicato sul sito istituzionale. Un ulteriore rilievo riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147-bis TUEL: l’estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo avviene con campionamento causale semplice e non tiene conto degli esiti del controllo preventivo dell’anno precedente. Gli atti sottoposti a verifica rappresentano il 9,53% del totale nel 2020 e circa l’8,8% nel 2021, con cinque irregolarità non sanate in quest’ultimo esercizio.
Quanto al controllo di gestione, gli indicatori risultano adeguati, ma il controllo non è in grado di determinare la riprogrammazione degli obiettivi in corso di svolgimento. Il controllo strategico non presenta criticità, con una percentuale media di obiettivi raggiunti pari all’80% in entrambi gli esercizi. Nessun rilievo neppure sul controllo sugli equilibri finanziari.
Le censure più incisive riguardano il controllo sugli organismi partecipati, per la mancata predisposizione di una struttura dedicata ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, TUEL, e il controllo sulla qualità dei servizi: l’ente non ha pubblicato la Carta dei servizi, né gli esiti delle indagini di customer satisfaction, non effettua confronti sistematici con altre amministrazioni e non prevede il coinvolgimento degli stakeholders nella definizione degli standard. Sul lavoro agile nessun dipendente svolge la prestazione in modalità agile, senza che l’ente abbia chiarito le ragioni.
La Sezione, preso atto del superamento delle criticità legate all’emergenza sanitaria e della piena adozione delle misure di controllo sui fondi P.N.R.R., segnala le lacune e le disfunzioni al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione, disponendo la comunicazione della deliberazione agli organi dell’ente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.