Diniego di discarico illegittimo se la riscossione fu diligentemente eseguita (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 165 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico opposto dall’ente locale al concessionario della riscossione è illegittimo quando questi ha posto in essere, con l’ordinaria diligenza esigibile, gli atti di recupero del credito fino al decesso del debitore. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, costituiscono causa di perdita del diritto al discarico la mancata riscossione imputabile al concessionario e i vizi o le irregolarità compiuti nella notifica della cartella o nella procedura esecutiva, salvo che il concessionario dimostri che tali vizi non hanno influito sull’esito della procedura ovvero non pregiudicano l’azione di recupero. Nella valutazione dell’imputabilità della mancata riscossione il giudice contabile non può prescindere dalla situazione di disordine organizzativo e gestionale che, all’epoca dei fatti, caratterizzava la riscossione dei crediti degli enti locali.

Il Fatto

Il giudizio si inserisce nel contenzioso tra il Comune di Teramo e la SO.G.E.T. s.p.a., società concessionaria della riscossione dei crediti dell’ente locale, subentrata a seguito dello scorporo del ramo d’azienda del precedente concessionario nazionale. Il Comune avviò una verifica su numerose partite creditizie affidate alla concessionaria e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, adottò una pluralità di provvedimenti di diniego del discarico. Nel maggio 2017 la società impugnò tutti i dinieghi dinanzi alla Sezione giurisdizionale abruzzese.

Il contenzioso è stato attraversato da un duplice intervento della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 51/2019 è stata dichiarata l’inapplicabilità alla ricorrente della disciplina derogatoria della legge finanziaria per il 2015, con conseguente ritorno al regime ordinario degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la sentenza n. 66/2022 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 815, l. n. 160/2019, che intendeva estendere retroattivamente la stessa disciplina. Riassunti i giudizi, il Collegio è stato chiamato a valutare la fondatezza in concreto del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la propria precedente sentenza n. 69/2023, con cui ha chiarito che il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma concerne la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.

Su questa base il Collegio affronta il thema decidendum: verificare se, nel caso concreto, si sia determinata una inesigibilità del credito imputabile al concessionario per inadempimento diligente della propria obbligazione. La società ha allegato copia delle cartelle di pagamento, notificate tra il 2003 e il 2013, dei relativi atti di intimazione e ingiunzione notificati negli anni 2008, 2012 e 2015, nonché di ulteriori atti a tutela del credito, quali verifiche patrimoniali, debito cumulativo, preavviso di fermo amministrativo e pignoramento presso terzi. Ha inoltre comunicato il decesso del contribuente e la rinuncia all’eredità da parte degli eredi.

Il Comune, dal canto suo, ha sostenuto la perdita del diritto al discarico per violazione dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, per omessa interruzione della prescrizione e per intervenuta decadenza nella notifica delle cartelle. Il Collegio osserva che la riscossione dei crediti degli enti locali era all’epoca caratterizzata da una situazione di disordine organizzativo e gestionale, con errori e mancati abbinamenti nella archiviazione dei dati, disfunzioni in parte imputabili alle stesse amministrazioni comunali.

Valutati gli atti depositati, il Collegio ritiene che la concessionaria abbia fornito adeguata dimostrazione di avere diligentemente assolto l’attività di riscossione, provvedendo alle intimazioni di pagamento e agli atti propedeutici fino al decesso del debitore. Deve pertanto escludersi la legittimità del diniego: l’attività di recupero si è svolta attraverso numerosi atti e i vizi eventualmente riscontrati non risultano aver influito sull’esito della procedura. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e integrale compensazione delle spese, in ragione della complessità del quadro normativo e dell’evoluzione interpretativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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