Controlli interni degli enti locali in dissesto e obbligo di referto (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 58 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dissesto finanziario dell’ente locale non integra causa di esonero dall’esercizio dei controlli interni previsti dagli artt. 147 e ss. del TUEL. La condizione di crisi, al contrario, impone un rafforzamento del sistema dei controlli, quale presidio di legalità e di corretta gestione delle risorse. Non esiste alcuna norma che dispensi un ente in dissesto dall’invio alla Corte dei conti del referto sul controllo di gestione ai sensi dell’art. 198-bis del TUEL, né dall’attivazione del controllo strategico. La mancata predisposizione dei report periodici e l’assenza di azioni correttive determinano un sistema dei controlli disorganico e non adeguato, con riflessi sugli equilibri di bilancio.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo esamina i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, ai sensi dell’art. 148 del TUEL, trasmessi da un Comune siciliano per gli esercizi 2020 e 2021. L’ente, dichiarato in dissesto finanziario, ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato con circa tre anni di ritardo.

I referti, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie, fanno emergere un quadro di debolezze strutturali. La Sezione deferisce la decisione all’esame collegiale per valutare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema dei controlli interni.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo dell’art. 148 del TUEL, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012. Il referto annuale intestato all’organo di vertice integra il quadro informativo della Corte e costituisce strumento ricognitivo delle irregolarità emerse dai controlli interni.

Sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente ha sottoposto a verifica un campione assai ridotto di atti — pari a circa il 7% nel 2020 e al 6% nel 2021 — con irregolarità riscontrate in misura elevatissima e non sanate. Gli esiti dei controlli degli anni precedenti non hanno orientato l’individuazione dei settori da sottoporre a verifica. La Sezione ritiene che la funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento venga così vanificata, e invita a incrementare la percentuale degli atti da esaminare, con particolare attenzione alle aree ad alto rischio corruzione nella fase di attuazione del PNRR.

Quanto al controllo di gestione, l’ente ha dichiarato di non aver trasmesso il referto ex art. 198-bis del TUEL per il 2021, invocando lo stato di dissesto. La Sezione esclude che esista una norma di esonero: il referto va inoltrato nei modi e nelle forme di legge. Analoga la conclusione sul controllo strategico e sul controllo sugli organismi partecipati, che l’ente ha dichiarato non attivati in ragione del dissesto. La Corte richiama il principio per cui la crisi finanziaria non è esimente, ma esige un rafforzamento dei controlli, e rileva come il controllo strategico assuma pregnanza proprio negli enti in dissesto, per intercettare dinamiche che possono aggravare la procedura di risanamento. Non emergono criticità sul controllo sugli equilibri finanziari.

Le carenze investono anche il controllo sulla qualità dei servizi, la cui rilevazione non si estende agli organismi partecipati, e il monitoraggio delle misure attuative del PNRR e del PIAO, per il quale mancano direttive dell’organo politico e una struttura referente. La Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’ente a superare le criticità, disponendo che il Segretario generale comunichi le iniziative intraprese e che la pronuncia sia trasmessa agli organi dell’ente e pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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