Squilibrio strutturale del bilancio sanitario e assunzioni con fondi Covid (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 28 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, accertano lo squilibrio strutturale di bilancio quando le perdite di esercizio siano reiterate e la loro copertura sia affidata a contributi regionali di natura straordinaria, non ricorrenti. Costituisce irregolarità gestionale l’assunzione a tempo indeterminato finanziata con risorse straordinarie destinate a incarichi temporanei, effettuata senza preventiva verifica della sostenibilità dei costi a regime, con ricadute sugli equilibri futuri. Il ricorso strutturale all’anticipazione di tesoreria, protratto su più esercizi e con ingenti somme non restituite a fine anno, trasforma l’istituto in un indebitamento a medio termine incompatibile con la sua funzione. Il rispetto del limite di legge sui costi del personale e del servizio del debito è condizione necessaria, ma non sufficiente, a legittimare la sostenibilità in bilancio dei relativi oneri.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana esamina le relazioni-questionario sui bilanci di esercizio 2021 e 2022 trasmesse dal Collegio sindacale di un’azienda sanitaria del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005. Dall’istruttoria emergono criticità attinenti alla gestione economica e finanziaria dell’ente e al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa, con coinvolgimento della Regione per le funzioni di organizzazione del SSR.

La Sezione accerta, in particolare, le perdite di esercizio, le assunzioni a tempo indeterminato finanziate con fondi Covid, il ricorso all’anticipazione di tesoreria, l’ammontare dei crediti verso la Regione, i costi dell’indebitamento, il mancato conseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi per farmaci e dispositivi medici, il superamento nel 2021 del limite di spesa per il personale e i ritardi nell’adozione e approvazione dei bilanci.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo del controllo, richiamando l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e l’art. 3, commi 3 e 7, del decreto-legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. Il controllo è ascrivibile al riesame di legalità e regolarità ed è funzionale all’adozione di effettive misure correttive. Fuori dalle condizioni di stretta interpretazione previste dalla norma, resta operante il criterio del controllo collaborativo dell’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003.

Quanto alla gestione, l’analisi del conto economico evidenzia che i ricavi della gestione caratteristica e i costi della produzione non risultano in equilibrio. Il risultato di esercizio si chiude con una perdita di 1.208.205 euro nel 2021 e di 56.349.692 euro nel 2022. Al 31 dicembre 2022 le perdite non ripianate ammontano a 76.577.711 euro. Le misure di controllo dei costi sin qui adottate si sono rivelate inefficaci, poiché le perdite sono state costantemente ripianate solo con provvedimenti regionali straordinari.

Sul personale, la Sezione accerta che nel 2021 sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato con l’impiego prevalente di risorse Covid destinate a incarichi temporanei, per importi superiori alle previsioni del Piano triennale del fabbisogno e senza verifica della sostenibilità a regime. Si rileva che i costi autorizzati dalla legislazione emergenziale non possono essere integralmente detratti ai fini del rispetto del limite di spesa dell’art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009, non conseguito nel 2021 e realizzato nel 2022.

Sulla liquidità, l’anticipazione di tesoreria risulta utilizzata per 250 giorni nel 2021 e 203 giorni nel 2022, con somme non restituite a fine esercizio. La Sezione rileva che un utilizzo protratto e per importi rilevanti ne comporta la trasformazione in una sorta di indebitamento a medio termine, incompatibile con la finalità dell’istituto di cui all’art. 2, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 502/1992, e richiama la Regione a garantire l’equilibrio di cassa.

Sugli acquisti, la Sezione accerta il mancato conseguimento nel 2022 dell’obiettivo sui farmaci e, in entrambi gli esercizi, di quello sui dispositivi medici, in un contesto di superamento dei tetti regionali, raccomandando alla Regione obiettivi formalizzati in atti puntuali. Sul debito, pur nel rispetto del limite del 15 per cento delle entrate proprie, si ribadisce che la verifica di sostenibilità deve fondarsi sulla disponibilità di risorse ordinarie, e non sul solo dato formale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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