Incarichi a dipendenti in quiescenza: divieto tassativo solo per studio e consulenza (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 22 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di attribuire incarichi a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, posto dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, ha natura di norma limitatrice e va interpretato in senso stretto. Esso opera, pertanto, per i soli incarichi di studio e di consulenza e per quelli dirigenziali o direttivi, senza che possa essere esteso per analogia ad altre fattispecie. La Sezione regionale di controllo non può pronunciarsi sul caso concreto, perché la valutazione sulla riconducibilità di un singolo incarico alle fattispecie vietate investe l’attività gestionale e discrezionale dell’ente. Spetta all’amministrazione, sulla base della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali, qualificare l’incarico che intende conferire.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune toscano ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo sulla possibilità di conferire un incarico retribuito a una dipendente collocata in quiescenza nel marzo 2024, che al momento del servizio non rivestiva qualifiche dirigenziali né funzioni direttive. L’incarico avrebbe avuto durata di alcuni mesi e sarebbe consistito in attività di accompagnamento e affiancamento di un nuovo dipendente o di altro dipendente già in servizio in ambiti operativi differenti, nonché in educazione stradale nelle scuole.

Secondo il richiedente, l’incarico sarebbe stato ammissibile in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza maggioritaria, che circoscrive il divieto ai soli incarichi di studio e consulenza e a quelli dirigenziali o direttivi.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina in via preliminare i profili di ammissibilità della richiesta, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente e all’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica. Richiama il consolidato orientamento per cui la funzione consultiva presuppone quesiti di carattere generale e astratto, restando preclusa alla Sezione qualsiasi ingerenza nella concreta attività gestionale dell’ente.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta è dichiarata ammissibile, essendo stata formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Sotto il profilo oggettivo la richiesta è invece inammissibile: l’ente, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, domanda alla Sezione se l’incarico possa essere ricondotto o meno alle fattispecie vietate.

Tale valutazione non può essere svolta dalla Sezione, alla quale è preclusa ogni attività che investa l’agire amministrativo, con interferenza nella discrezionalità e nel merito dell’ente. Sarà il Comune a dover stabilire, alla luce della normativa e della giurisprudenza contabile, se l’incarico abbia i connotati dell’incarico di studio o consulenza.

Nel merito, la Sezione esprime condivisione per gli orientamenti richiamati. Il divieto dell’art. 5, comma 9, cit. è letto in termini di stretta interpretazione, riferito ai soli incarichi di studio e consulenza, con esclusione dell’interpretazione estensiva o analogica. Viene richiamata la delimitazione operata dalla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo con deliberazione n. SCCLEG/23/2014/PREV, nonché le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 133 del 2023, della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 126/2022/PAR e della Sezione regionale di controllo per la Basilicata n. 62 del 2023, che hanno ribadito la natura tassativa del divieto.

La Sezione richiama infine la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6/2014, che esclude l’interpretazione estensiva o analogica dei divieti, e l’art. 10, comma 1, del d.l. n. 36/2022, che fino al 31 dicembre 2026 consente in deroga alle amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nei limiti delle risorse già destinate in bilancio, il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *