Aggravamento di infermità già indennizzata: rilevanza della meniscectomia pregressa quale causa autonoma della gonartrosi (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 190 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di pensione privilegiata, la domanda di revisione per aggravamento di infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio postula la prova che la successiva patologia costituisca evoluzione di quella indennizzata. Tale prova è esclusa quando la nuova infermità risulti causalmente riconducibile a una condizione patologica pregressa e autonoma, anteriore all’arruolamento, che abbia reso l’arto una sede di minor resistenza. In siffatta evenienza, l’episodio morboso già indennizzato con assegno una tantum non può considerarsi né causa né concausa dell’aggravamento, né quest’ultimo può configurarsi come sviluppo del primo. Il giudizio del consulente tecnico d’ufficio che escluda il nesso eziologico, se esaustivo, immune da vizi logici e coerente con la documentazione in atti, è idoneo a fondare il rigetto della domanda.

Il Fatto

Un ex militare, già collocato in congedo per fine ferma nel 1972, aveva riportato nel corso del servizio un episodio di artrosinovite al ginocchio destro, riconosciuto dipendente da causa di servizio e indennizzato con assegno una tantum per due annualità. Nel 2017, l’interessato aveva chiesto l’accertamento dell’aggravamento della patologia, essendogli stata diagnosticata un’infermità più grave, consistente in esiti di artroprotesi del ginocchio destro per gonartrosi, con conseguente richiesta di pensione privilegiata vitalizia.

Il Ministero della Difesa, conformandosi al parere negativo del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, aveva negato il riconoscimento dell’interdipendenza tra la nuova infermità e quella già indennizzata. Il ricorrente aveva quindi impugnato il decreto ministeriale dinanzi alla Corte dei conti, contestando la legittimità del diniego e insistendo per l’accertamento del nesso causale, previa consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha preliminarmente rilevato che il parere reso dall’Ufficio Medico Legale, nominato quale consulente tecnico d’ufficio, aderiva sostanzialmente alle conclusioni del Comitato di Verifica, escludendo che l’infermità “esiti artroprotesi ginocchio destro per gonartrosi” potesse considerarsi aggravamento del singolo episodio artrosinovitico verificatosi nel 1972. Ha quindi ritenuto il ricorso infondato, condividendo pienamente le conclusioni peritali in quanto esaustive, immuni da vizi logici e adeguatamente motivate sotto il profilo documentale e medico-legale.

Il thema decidendum verteva sull’interpretazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, invocato dal ricorrente a sostegno della possibilità di presentare domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo. La Corte ha tuttavia accertato che la documentazione medica acquisita rivelava un dato dirimente: il militare aveva subito un intervento di meniscectomia laterale al ginocchio destro nel 1969, ancor prima dell’arruolamento, con asportazione completa del menisco che aveva inficiato sin da allora la funzionalità dell’arto.

Alla luce di tale circostanza, il giudice ha osservato che il ginocchio destro costituiva un locus minoris resistentiae e un terreno meiopragico, per cui l’episodio artrosinovitico del 1972, complicato da infezione batterica ed esitato in gonilite settica, era stato adeguatamente indennizzato con assegno una tantum, ma non risultava causalmente né concausalmente riconducibile alla successiva gonartrosi evoluta in forma severa. La meniscectomia pregressa rappresentava invece la prima ed unica causa delle patologie sviluppatesi nel tempo, considerata anche la rilevante predisposizione endogena a localizzazioni artrosiche pluridistrettuali.

La Corte ha infine precisato che il consulente tecnico non si era pronunciato sul secondo quesito relativo alla classificazione delle infermità, avendo risposto negativamente al primo circa l’interdipendenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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