Controllo Corte dei conti su perdite e contributi straordinari ente SSR (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 35 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo di legalità e regolarità sugli enti del Servizio sanitario nazionale, accertano gli squilibri economico-finanziari e le irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri di bilancio. L’equilibrio conseguito grazie al concorso decisivo di contributi regionali straordinari non integra un equilibrio stabile, perché i contributi straordinari non garantiscono ricavi costanti a copertura dei costi e devono essere destinati a remunerare il funzionamento e le funzioni non tariffabili. Le assunzioni a tempo indeterminato finanziate con risorse straordinarie, senza preventiva verifica della sostenibilità dei costi a regime, integrano una criticità gestionale. La tardiva adozione e approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio economico di previsione costituisce autonoma irregolarità.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana esamina le relazioni-questionario sui bilanci di esercizio 2021 e 2022 trasmesse dal Collegio sindacale di un istituto del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005, unitamente alla documentazione acquisita in sede istruttoria. Dall’esame emergono criticità attinenti alla gestione economica e finanziaria dell’ente e al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa, che coinvolgono anche la Regione per le funzioni spettanti sul servizio sanitario regionale.

Il magistrato istruttore chiede di sottoporre la situazione alla valutazione collegiale. L’ente e la Regione sono invitati a partecipare all’adunanza e a far pervenire controdeduzioni; entrambi depositano memorie e intervengono tramite propri rappresentanti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il fondamento del proprio controllo. L’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e l’art. 3, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, attribuiscono alle Sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità pregiudizievoli degli equilibri. Il meccanismo del comma 7 resta circoscritto, secondo la Corte costituzionale n. 39/2014, ai soli programmi di spesa dei bilanci delle aziende sanitarie; al di fuori di tale ipotesi opera il controllo collaborativo di cui all’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003.

Nel merito, la Corte accerta una perdita di esercizio di 363.140 euro chiusa nel 2021, a fronte di un risultato della gestione caratteristica negativo. L’utile del 2022 è stato conseguito con l’apporto decisivo dei contributi regionali: al contributo di funzionamento si è aggiunta un’assegnazione ulteriore di 3 milioni di euro, non erogata nel 2021. La Sezione osserva che i contributi regionali, decorsa la fase emergenziale, devono rispettare i limiti di legge ed essere destinati a remunerare il funzionamento e le funzioni non tariffabili, non potendo sostenere indiscriminatamente i maggiori costi di esercizio. Maggiori contributi concessi in corso d’esercizio o a ripiano di perdite mantengono carattere straordinario e non assicurano ricavi costanti.

Quanto al personale, la Corte rileva che nel 2021 sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato prevalentemente con risorse straordinarie, senza preventiva verifica della sostenibilità dei costi a regime; i dati istruttori indicano cessazioni per 13 unità e assunzioni per 10 unità, con maggiori costi. La Sezione dà atto della riduzione dei costi nel 2022 e del monitoraggio del turn over, ma rileva che non è stata fornita alcuna informazione sulla persistente sostenibilità dei costi a regime sulla base di una programmazione pluriennale dei ricavi e dei costi ordinari, non assolvendo a tale funzione il piano triennale del fabbisogno.

Infine, la Corte accerta la tardiva adozione e approvazione del bilancio di esercizio 2021 e 2022 e del bilancio economico di previsione, con ritardi rispetto ai termini di legge, dando atto del miglioramento della tempistica di adozione nel 2023. Il bilancio di previsione, pur privo di funzione autorizzatoria, resta il principale strumento di programmazione degli enti del Servizio sanitario, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 118/2011, e deve precedere l’apertura dell’esercizio.

La deliberazione accerta i profili di criticità, chiede all’ente e alla Regione di adottare i provvedimenti rimediali e dispone la trasmissione della pronuncia ai destinatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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