Perequazione pensioni e discrezionalità del legislatore: manifesta infondatezza delle censure (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 400 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo elevato non violano gli artt. 3, 36, comma 1, 38, comma 2, e 136 Cost. quando siano graduate, proporzionate e correlate a un progetto di eguaglianza sostanziale e a finalità endoprevidenziali di copertura finanziaria. Nel nostro ordinamento non esiste un diritto quesito alla integrale rivalutazione della pensione: il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei coefficienti perequativi, con il solo limite della garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona. Solo il blocco integrale o la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo pongono il sistema in tensione con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ne consegue che le censure di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondate ove la norma realizzi una limitazione graduale per fasce di importo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico di importo superiore a otto volte il minimo INPS e fino a dieci volte il minimo, ha convenuto in giudizio l’INPS lamentando la riduzione della propria pensione per effetto dell’art. 1, comma 235, della legge n. 197/2022. Ha chiesto l’accertamento del diritto al ripristino della perequazione per gli anni 2022, 2023 e 2024, con restituzione degli arretrati, interessi legali e rivalutazione.
In via subordinata ha prospettato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, 36, comma 1, 38, comma 2, e 136 Cost., richiamando il giudicato costituzionale di Corte cost. n. 234 del 2020. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore delle Commissioni Tributarie Regionali, la carenza di legittimazione passiva e il litisconsorzio necessario nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza delle pretese.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda esclusivamente sulla dedotta illegittimità costituzionale della legge n. 197/2022. La Corte ritiene le censure manifestamente infondate, richiamando i precedenti di altre sezioni (Sez. Veneto, sentt. 54 e 55 del 2024; Sez. Lombardia, sent. 64/2024; Sez. Umbria, sent. 21/2024) e la giurisprudenza costituzionale ivi ricostruita.
Il percorso argomentativo muove dal riconoscimento del rilievo della perequazione automatica quale strumento di garanzia dell’adeguatezza di cui all’art. 38, comma 2, Cost. e del principio di sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., applicato ai trattamenti di quiescenza quali retribuzioni differite. La Corte ricorda però che la stessa giurisprudenza costituzionale ha sempre escluso che tali principi impongano la rivalutazione integrale per tutti i lavoratori in quiescenza.
Il legislatore conserva un ampio margine di discrezionalità, «alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (Corte cost. n. 316/2010 e n. 234/2020). Sono ragionevoli le scelte che differenziano i coefficienti per fasce di importo, perseguendo un progetto di eguaglianza sostanziale conforme all’art. 3, comma 2, Cost. (Corte cost. n. 70/2015).
La ricorrente rientra in una delle due ultime fasce; la norma assicura una quota perequativa ridotta ma non simbolica, così da rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. La Corte valorizza il dato economico-finanziario emergente dalla relazione tecnica e la finalità endoprevidenziale della misura, che esclude l’asserita natura tributaria. Quanto all’art. 136 Cost., viene esclusa ogni «consumazione» del potere legislativo: l’intervento è legittimo ove conforme ai parametri sostanziali (Corte cost. n. 234/2020 e n. 316/2010). La limitazione non paralizza il meccanismo, risolvendosi in un mero raffreddamento attuato con indici graduali. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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