Parificazione del rendiconto regionale e verifica del seguito alle osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 89 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, la Corte dei conti non si limita ad accertare la conformità del documento agli aggregati contabili e la verifica degli equilibri di bilancio. La funzione di parificazione si estende alla verifica della gestione amministrativa dell’Ente e al seguito dato alle osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione allegata alla decisione di parifica. Il Presidente della Sezione convoca l’adunanza pubblica per l’esame in contraddittorio delle misure adottate dall’Amministrazione. La Sezione prende atto dell’esito dell’adunanza e si riserva successive verifiche ed accertamenti nell’ambito delle attività istruttorie propedeutiche al giudizio di parificazione dell’esercizio successivo, fissando il termine per il riscontro documentale.
Il Fatto
Con la decisione n. 57/2023/PARI del 21 luglio 2023, la Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha dichiarato regolare il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2022, parificando con riserva l’entrata accertata sul capitolo 2975, per l’importo di euro 1.200.000,00, con le osservazioni e prescrizioni di cui alla relazione allegata. L’Amministrazione regionale ha trasmesso la quietanza relativa alla restituzione dell’avanzo dell’Assemblea Legislativa alla Giunta.
La Sezione ha poi esaminato in contraddittorio le attività consequenziali alle osservazioni, dapprima con l’adunanza pubblica del 9 novembre 2023 e poi con quella del 28 febbraio 2024. Con ordinanza n. 14 del 2 maggio 2024 il Presidente ha convocato una ulteriore adunanza per il giorno 8 maggio 2024, dedicata a cinque specifici aspetti della gestione indicati nella relazione allegata alla decisione di parifica.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla cornice normativa del giudizio. Il giudizio di parificazione è previsto dall’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, e si svolge nei termini e nelle forme degli articoli 39, 40 e 41 del T.U. approvato con r.d. n. 1214/1934.
La Sezione delibera sul rendiconto con le formalità della giurisdizione contenziosa, con l’intervento della Procura regionale, e la pronuncia interviene prima dell’approvazione della legge sul rendiconto da parte dell’organo legislativo. La finalità primigenia della resa del conto è accertare la conformità del documento agli aggregati contabili per la verifica degli equilibri, anche dinamici, del bilancio.
Su questo piano si innesta il controllo politico dell’Assemblea Legislativa, rispetto al quale l’attività di parificazione si pone in funzione di ausiliarietà. In un rapporto di complementarità, il giudizio di parificazione costituisce anche occasione di verifica della gestione amministrativa dell’Ente: alla decisione è allegata una relazione con le osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione e con le misure di correzione e gli interventi di riforma ritenuti necessari.
Da qui deriva il compito di verificare il seguito dato alle osservazioni e prescrizioni. Il Presidente ha convocato l’adunanza per l’esame in contraddittorio delle misure adottate; l’Amministrazione ha depositato deduzioni scritte, confermate in sede di adunanza, riferendo sulle azioni intraprese, ancora in corso di attuazione.
Per gli aspetti relativi al credito verso la Comunità montana in liquidazione, alla gara per il trasporto pubblico su gomma e ai compensi degli organi amministrativi delle società, l’Amministrazione ha assunto l’impegno di fornire ulteriori riscontri documentali. La Sezione, pertanto, prende atto dell’esito dell’adunanza e si riserva successive verifiche ed accertamenti nell’ambito delle attività istruttorie propedeutiche al giudizio di parificazione del rendiconto per l’esercizio 2023, già avviate, fissando al 31 maggio 2024 il termine per l’invio degli elementi richiesti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.