Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie degli enti locali valdostani (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 22 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie degli enti locali prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, verifica la legittimità e la regolarità degli atti di ricognizione e delle scelte di mantenimento o di razionalizzazione. Il mantenimento senza interventi di una partecipazione è ammesso quando l’ente motivi la sussistenza del vincolo di scopo e la riconducibilità dell’oggetto sociale alle attività dell’art. 4 del TUSP, anche in presenza degli indici di criticità dell’art. 20, comma 2. Le deroghe settoriali, come quella per la produzione di energia da fonti rinnovabili, giustificano il mantenimento purché adeguatamente argomentato. Il controllo non invade l’autonomia decisionale dell’ente, ma ne evidenzia le anomalie per le eventuali misure correttive. Resta fermo l’obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta, da esplicitare nel provvedimento di ricognizione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta ha esaminato gli esiti della sesta revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022. Destinatari della rilevazione sono 74 Comuni, 8 Unités des communes valdôtaines e il Consorzio dei comuni della Valle d’Aosta – Bacino Imbrifero Montano.

Gli enti hanno approvato le deliberazioni di ricognizione entro il 31 dicembre 2023. Al 31 dicembre 2022 risultano detenute 254 partecipazioni, di cui 232 dirette e 22 indirette, con una riduzione di sei unità rispetto alla revisione precedente. La quasi totalità degli enti possiede quote in due società interamente pubbliche: CELVA, incaricata dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, e IN.VA. S.p.A., affidataria delle funzioni di centrale unica di committenza regionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, incentrato sul d.lgs. n. 175/2016, che ha unificato la disciplina delle società a partecipazione pubblica. Il vincolo di scopo dell’art. 4 impedisce di mantenere partecipazioni in società non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. La ricognizione periodica, disciplinata dall’art. 20, impone agli enti di valutare il proprio portafoglio alla luce degli indici di criticità indicati dal comma 2, che vanno dalla mancanza di dipendenti a fronte di più amministratori fino al fatturato medio inferiore a un milione di euro nel triennio.

Sul piano generale, la Sezione rileva che tutti gli enti hanno adempiuto nei termini. I Comuni hanno trasmesso gli atti tramite il sistema Con.Te, mentre le Unités e il B.I.M. hanno utilizzato la posta elettronica certificata. La Sezione invita gli enti a includere gli allegati, parte integrante dei provvedimenti, nel caricamento nell’applicativo.

Quanto alle due società partecipate dalla generalità degli enti, la Sezione conferma l’assenza di criticità. Per IN.VA. S.p.A. il fatturato medio triennale supera ampiamente la soglia e il risultato è positivo nell’ultimo quinquennio. Per CELVA, nonostante la perdita di esercizio 2022, la copertura mediante riserve straordinarie esclude l’obbligo di accantonamento nel fondo vincolato previsto dall’art. 21 del TUSP.

L’analisi si concentra poi sui Comuni con partecipazioni in società idroelettriche. In numerosi casi la Sezione prende atto del mantenimento senza razionalizzazione, pur in presenza di criticità, valorizzando la deroga dell’art. 4, comma 7, che ammette le partecipazioni in società con oggetto prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la convenienza economica e la specializzazione richiesta dal settore, che rende più onerosa la gestione diretta rispetto all’esternalizzazione.

Sul versante delle società in house, la Sezione richiama l’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022, che impone all’ente di dar conto, nel provvedimento di revisione, delle ragioni economiche e di qualità del servizio che giustificano il mantenimento dell’affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti. Rilevata l’omessa esplicitazione, invita gli enti a provvedere in occasione della prossima revisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *