Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 50 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, cod. giust. cont., il successivo deposito del conto da parte dell’agente contabile determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 cod. giust. cont. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.

Il Fatto

La Procura regionale aveva chiesto al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile per l’esercizio finanziario di riferimento. Con proprio decreto il giudice aveva fissato il termine per il deposito.

Successivamente l’Amministrazione comunicava l’avvenuto deposito del conto, regolarmente parificato. Il P.M. chiedeva allora la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il conto risulta acquisito alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto che aveva fissato il termine. Il presupposto del giudizio di resa del conto viene dunque a mancare per fatto sopravvenuto, costituito dal deposito del documento contabile.

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, cod. giust. cont., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di diverse Sezioni giurisdizionali regionali, che conferma tale modalità di definizione.

Acquisito in atti il deposito del conto e prese in esame le richieste del P.M., il giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio. La pronuncia non esaurisce tuttavia ogni profilo della vicenda contabile.

Restano infatti impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, che spettano al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. La cessazione della materia del contendere opera dunque sul piano del giudizio di resa, mentre il controllo sulla regolarità del documento resta demandato alla fase successiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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