Esclusione dall’appalto per difetto di motivazione sull’affidamento esterno del supporto al RUP (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 209 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità, l’affidamento all’esterno di funzioni di supporto al RUP richiede un corredo motivazionale che dia conto dei presupposti di legge al momento di adozione dell’atto. Il principio di autosufficienza impone alla stazione appaltante di accertare preventivamente l’indisponibilità delle risorse interne, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, prima di ricorrere al mercato. Ai sensi dell’art. 31, commi 7 e 11, del d.lgs. n. 50/2016, la proposta del RUP di conferire incarichi specialistici deve intervenire sin dai primi atti di gara: la sua formulazione tardiva è inidonea a integrare la motivazione. La motivazione postuma, addotta in sede istruttoria o di deferimento, non sana il vizio di legittimità, perché la legittimità dell’atto si valuta al metro della sola motivazione contestuale. Ne consegue l’illegittimità del decreto che approva il contratto e la ricusazione del visto.

Il Fatto

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto ha approvato, con decreti adottati nel gennaio e febbraio 2024, tre contratti di appalto per il servizio di direzione dei lavori, supporto al RUP e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi a interventi di messa in sicurezza nel Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. I lavori erano già stati contrattualizzati tra marzo e luglio 2023 e gli affidamenti dei servizi sono stati aggiudicati mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sul decreto n. 119 del 13.02.2024 l’Ufficio di controllo ha formulato un rilievo istruttorio, ritenendo non dimostrata l’esistenza dei presupposti che legittimano l’esternalizzazione di funzioni interne quali il supporto al RUP. Le controdeduzioni dell’Amministrazione non sono state ritenute idonee, con conseguente richiesta di deferimento alla valutazione collegiale della Sezione per la decisione sull’ammissibilità al visto e alla registrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio sindacato: il controllo preventivo di legittimità si svolge sul piano della mera legalità e non involge il merito delle scelte amministrative. Il giudizio investe l’atto deferito, restando nella responsabilità dell’Amministrazione i comportamenti adottati in relazione al medesimo.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui, per i servizi di ingegneria e architettura, il RUP deve essere un tecnico e solo in caso di carenze accertate dell’organico i compiti di supporto possono essere affidati, con le procedure del codice, a soggetti esterni dotati di adeguata polizza assicurativa. Il comma 7 subordina il conferimento degli incarichi specialistici alla proposta del RUP, da individuare sin dai primi atti di gara.

La Sezione rileva che il RUP nominato, in quanto ingegnere, possiede specifica professionalità, confermata dalla stessa Amministrazione, che ha rappresentato gli innumerevoli e complessi incarichi allo stesso attribuiti. Non risulta però che il RUP abbia segnalato formalmente l’inadeguatezza dell’organico, né che abbia proposto il conferimento di incarichi di supporto secondo le modalità del codice. La nota del 18 aprile 2024, con cui il RUP attesta la possibilità di affidamento esterno, è tardiva rispetto alla gara espletata e al contratto perfezionato, oltre che incongruente nelle date.

Quanto al principio di autosufficienza, la Corte ribadisce che la verifica dell’indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico del percorso discrezionale che conduce all’affidamento esterno, in attuazione del canone di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. L’avviso di interpello del 23 marzo 2023 non è idoneo, perché non ha avuto ad oggetto le funzioni di supporto al RUP, bensì l’affidamento a singole figure professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza. L’interpello successivo, indetto a contratto già stipulato, è postumo e non rilevante.

La Sezione richiama il principio per cui la motivazione è presidio di legalità sostanziale e fattore di esternazione dell’iter logico dell’Amministrazione, non potendo consistere in mere enunciazioni. Le spiegazioni fornite in sede di discussione non possono integrare il contenuto tipico dell’atto, né è consentita una motivazione postuma. Permane infine la difformità delle polizze di responsabilità civile professionale rispetto alle prescrizioni contrattuali, risultando scadute o indicate come “emittende”. La Corte esclude l’ammissibilità parziale, poiché i vizi coinvolgono i presupposti dell’atto nella sua interezza e le prestazioni oggetto dell’affidamento non sono scindibili. Il decreto è pertanto dichiarato illegittimo, con ricusazione del visto e restituzione degli atti all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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