Controllo Corte dei conti su partecipazione indiretta in società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 216 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale, nell’ambito di una operazione di aggregazione societaria finalizzata all’affidamento in house providing di un servizio pubblico locale, assume la qualità di socio mediante partecipazione indiretta in società già esistenti è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. La funzione di controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione, e involge la verifica dei presupposti giuridici ed economici della scelta. Restano esclusi dalla trasmissione obbligatoria gli atti che intervengono in operazioni societarie straordinarie tra società già partecipate, nei quali non si realizza una nuova assunzione della qualità di socio. Laddove la partecipazione indiretta consegua a un conferimento in natura in società a capitale interamente pubblico, il controllo verifica la sussistenza dell’analitica motivazione sulla necessità, sulla sostenibilità finanziaria, sulla convenienza economica e sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

Il Fatto

Il Comune di Sospirolo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha approvato una complessa operazione di aggregazione societaria diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale della Provincia di Belluno. L’operazione, definita dal Consiglio di Bacino, prevede il conferimento delle quote delle società Ecomont s.r.l., Ponte Servizi s.r.l. e Valpe Ambiente s.r.l. nella costituenda holding Bellunum s.r.l., mediante aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione dei soci attuali.

All’esito dell’operazione il Comune detiene la partecipazione diretta in Bellunum e la partecipazione indiretta nelle tre società conferite, tutte soggette a controllo analogo congiunto. Il Comune, già socio di Bellunum per lo 0,1483% del capitale, ha chiesto il parere preventivo previsto dall’art. 5 TUSP sulla conformità dell’atto ai parametri normativi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della nuova funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge 5 agosto 2022, n. 118, richiamando le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. Le Sezioni riunite hanno qualificato la funzione come controllo preventivo sui presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione, da esercitare entro sessanta giorni, e hanno individuato nell’assunzione della qualità di socio la linea di confine tra gli atti da sottoporre a scrutinio e quelli esclusi.

La Corte osserva che la fattispecie, pur afferendo a un’operazione societaria straordinaria, ricade tra le ipotesi soggette al parere, poiché all’esito dell’operazione ciascun ente partecipante assume la qualità di socio in nuove società o acquisisce una partecipazione diretta in Bellunum, ovvero una partecipazione indiretta nelle altre tre, senza che in questa fase si realizzi la sostanziale fusione per incorporazione. Solo in una fase successiva è prevista la fusione delle tre società in Bellunum.

Quanto ai requisiti dell’art. 3 TUSP e dell’art. 4 TUSP, la Sezione rileva che le società interessate hanno natura di s.r.l. e che l’oggetto sociale rientra tra le attività di produzione di un servizio di interesse generale, con stretta inerenza alle finalità istituzionali dell’ente. L’atto risulta adottato dall’organo competente, il Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la duplice accezione oggettiva e soggettiva elaborata dalle Sezioni riunite. Il piano economico finanziario della holding e i piani quinquennali delle singole società attestano il mantenimento degli equilibri senza futuri interventi sul capitale; l’operazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’ente, trattandosi di conferimento in natura. Sulla convenienza economica, la delibera dà conto dello studio commissionato ad Utilitatis s.r.l. e dell’analisi di benchmark svolta dal Consiglio di Bacino. Infine, la Corte esclude profili di incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, non essendo previsto alcun intervento finanziario dei soci.

La Sezione conclude nel senso della non ravvisabilità di elementi ostativi alla partecipazione indiretta e all’assunzione della qualità di socio, disponendo la trasmissione della deliberazione al Comune e la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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