Inammissibile il parere sulla ragionevolezza della lettera commerciale negli appalti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 213 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ammissibile solo se la richiesta proviene dall’organo politico di vertice dell’Ente e ha ad oggetto esclusivamente la materia della contabilità pubblica. Il quesito che non concerne l’interpretazione di norme contabili, ma la ragionevolezza e l’opportunità di una scelta discrezionale del Legislatore, esula dall’attività consultiva e non è ammissibile. La Corte dei conti non può esprimere valutazioni che si sostanzino in un sindacato sull’opportunità di scelte normative o gestionali, né in una compartecipazione all’amministrazione attiva.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune veneto ha formulato una richiesta di parere concernente l’interpretazione delle norme relative al rogito dei contratti da parte del Segretario comunale. Il quesito muove dalla lettura dell’art. 18 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) nella parte in cui prevede, per la procedura negoziata e l’affidamento diretto, la stipula mediante lettera commerciale.

Secondo il richiedente, tale modalità di stipula inciderebbe sui diritti di rogito del Segretario e sulla loro incidenza sullo stipendio, con possibili ripercussioni economiche per l’Ente. La questione giunge così alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ricorda di dover verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo richiesti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Sul piano oggettivo, il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, intesa come normativa e atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria dell’Ente.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, essendo sottoscritta dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale. La Corte precisa che la trasmissione diretta, senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, non inficia l’ammissibilità, poiché la formulazione dell’art. 7, comma 8 prevede tale passaggio solo “di norma”.

Dal punto di vista oggettivo, invece, la Sezione dichiara inammissibile la richiesta. Il quesito non richiama la norma rispetto alla quale si chiede l’interpretazione e, comunque, appare riferirsi all’art. 18 del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui disciplina la stipula mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale.

La Corte rileva che rientra nella piena discrezionalità del Legislatore prevedere una determinata modalità di stipula in luogo di un’altra. Pertanto, l’ausilio richiesto non concerne l’interpretazione della norma, ma una valutazione di ragionevolezza e opportunità della stessa, competenza che esula dall’attività consultiva e dalle attribuzioni delle Sezioni regionali di controllo. Richieste siffatte configurerebbero un’inammissibile ingerenza nella concreta attività dell’Ente, incompatibile con la posizione di terzietà della Corte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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