Incentivi funzioni tecniche nelle adesioni a convenzione CONSIP (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 297 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle adesioni a convenzione CONSIP, per il calcolo degli incentivi alle funzioni tecniche la base di gara è costituita dall’importo totale di affidamento al netto di IVA riportato nell’ordinativo o contratto di adesione, già al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario della gara. Non è corretto assumere a base il medesimo importo ricalcolato al lordo di tale ribasso, poiché la fase di gara è gestita da soggetto diverso dalla stazione appaltante che procede all’ordine. La quota di incentivazione non può essere destinata alla fase di affidamento, in quanto l’elenco delle attività tecniche incentivabili è tassativo e di stretta interpretazione.
Il Fatto
Il Comune di Treviso ha formulato alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, una richiesta di parere articolata in due quesiti, entrambi relativi alle adesioni a convenzione CONSIP, nella specie alla convenzione indicata come SIE 4.
Con il primo, l’ente chiede se la base di calcolo degli incentivi alle funzioni tecniche debba essere l’importo di affidamento al netto di IVA risultante dall’ordinativo di adesione, già al netto del ribasso, oppure il medesimo importo ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario della gara CONSIP. Con il secondo, chiede se il regolamento dell’ente possa destinare una quota di incentivazione alla fase di affidamento, legata alla predisposizione dell’ordinativo di adesione, anziché destinarla interamente a economia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione verifica i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, la richiesta è ammissibile perché sottoscritta dal sindaco pro tempore, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente. Sotto il secondo, il quesito attiene all’interpretazione degli incentivi, istituto riconducibile alla nozione di contabilità pubblica delineata dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo.
Nel merito, la Sezione ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: dalla legge Merloni al fondo per la progettazione e l’innovazione della legge n. 114/2014, trasformato dal D.Lgs. n. 50/2016 in fondo per le funzioni tecniche, fino al D.Lgs. n. 36/2023. Il nuovo codice amplia le attività incentivabili e l’ambito di applicazione, ma conferma la valorizzazione della complessità dell’attività quale presupposto della deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. Resta ferma la misura del 2% dell’importo posto a base di gara, con ripartizione dell’80% ai tecnici.
Sul primo quesito, la Sezione richiama la deliberazione n. 110/2020/PAR della Sezione Lombardia, secondo cui, in caso di accordo quadro, gli incentivi si individuano nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo, assumendo l’importo effettivamente ordinato e non quello massimo dell’accordo. Applicando tale criterio, unitamente ai principi di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, la Sezione ritiene corretto il calcolo sull’importo al netto del ribasso. La fase di gara, infatti, non è gestita dall’amministrazione che effettua l’ordine, sicché non avrebbe senso riconoscere ai dipendenti un incentivo derivante dall’attività di altri soggetti.
Sul secondo quesito, la Sezione ribadisce che le attività tecniche incentivabili sono quelle tassativamente elencate nell’allegato I.10 del nuovo codice, che comprende, tra le altre, la programmazione della spesa per investimenti, le funzioni di responsabile unico del progetto, la predisposizione dei documenti di gara, la direzione dei lavori e il collaudo. La tassatività deriva dalla portata derogatoria della norma rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione. La Sezione richiama la propria deliberazione n. 20/2020/PAR e la deliberazione n. 266/2023/PAR, secondo cui è esclusa l’incentivabilità di funzioni diverse da quelle contemplate, in quanto l’elenco è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica. Ne consegue che la quota non può essere destinata alla sola fase di affidamento.
Nota della Redazione
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