Inammissibile la somma urgenza per ritardi del Manutentore Unico (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 2 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di somma urgenza di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 integra una fattispecie derogatoria di stretta interpretazione, subordinata alla sussistenza di esigenze eccezionali, contingenti, impreviste e imprevedibili, non preventivamente note all’amministrazione. I ritardi strutturali del sistema ordinario di affidamento, riconducibili al c.d. Manutentore Unico di cui all’art. 12 del d.l. n. 98/2011, non integrano tali presupposti, poiché esprimono una disfunzione programmata e non un’emergenza. Nel controllo successivo di legittimità ex art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, la Sezione regionale dichiara la non conformità a legge del decreto adottato dal dirigente in difformità dalle osservazioni della Ragioneria e ricusa il visto, rimettendo all’amministrazione le consequenziali misure di competenza nel rispetto della riserva amministrativa.

Il Fatto

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia aveva adottato un decreto per l’affidamento, mediante procedura di somma urgenza, di lavori di realizzazione di uno spogliatoio e sistemazione di un ufficio presso una caserma, per un importo complessivo di euro 35.000,00.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, con foglio di osservazione, aveva eccepito la mancanza dei presupposti di legge, condividendo la necessità dell’intervento sul piano sostanziale. Il Provveditorato aveva chiesto di dare comunque corso all’iter, assumendosene la responsabilità. Gli atti sono stati così trasmessi alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, mentre le controdeduzioni dell’amministrazione imputavano il ricorso alla procedura emergenziale ai costanti ritardi del sistema ordinario del Manutentore Unico, con tempi medi di attesa quantificati in quattro-cinque anni.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo. L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 sottopone al competente ufficio della Corte gli atti ai quali il dirigente abbia dato seguito nonostante le osservazioni impeditive, corredati delle osservazioni medesime. Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 9/Contr/2012, il Collegio ribadisce che tale controllo è di legittimità, sebbene successivo, e si conclude con una dichiarazione di non conformità a legge, con esame dei profili di responsabilità del dirigente.

Nel merito, la Corte valorizza la natura derogatoria dell’istituto. La procedura di somma urgenza presuppone circostanze che non consentono alcun indugio o la previsione del loro imminente verificarsi, con esigenze eccezionali e contingenti. L’urgenza deve essere qualificata e non generica, riferita a situazioni impreviste e imprevedibili, non preventivamente note, con uno stato di imminente e concreto pericolo per la pubblica incolumità. Il Collegio richiama i propri precedenti e i pronunciamenti dell’ANAC, nonché la giurisprudenza amministrativa.

La Corte aggiunge un requisito ulteriore: gli eventi causativi della circostanza non devono essere imputabili all’inerzia della stazione appaltante, tenuta a una corretta pianificazione degli interventi. È qui che la motivazione dell’amministrazione cade. I ritardi del sistema ordinario, imputati al Manutentore Unico di cui all’art. 12 del d.l. n. 98/2011, esprimono una disfunzione strutturale e programmata, non un’emergenza imprevedibile. La richiesta che si sarebbe soddisfatta solo dopo anni, o il ritardo di un paio di mesi della procedura ordinaria, non integrano i presupposti di legge.

Il Collegio rileva altresì che, a fronte dell’asserita somma urgenza, l’affidamento dei lavori è intervenuto a distanza di circa un mese, circostanza incompatibile con la ratio della norma. Né rileva, ai fini del controllo di legittimità, l’argomento dell’amministrazione secondo cui la modalità procedurale sarebbe stata ininfluente ai fini della spesa, essendo il capitolo e l’importo invariati.

Un ulteriore profilo di illegittimità attiene alla documentazione. Manca in atti la prova del possesso, in capo all’esecutore, dei requisiti generali e speciali richiesti ai sensi del comma 7 dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016. Non è sufficiente la mera trasmissione della copia dell’iscrizione SOA. Il decreto è quindi dichiarato non conforme a legge e non può essere ammesso al visto e alla registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *